Cognome del padre negato se il figlio si oppone. Ecco la sentenza

Cognome del padre: la Cassazione nega l’attribuzione del cognome paterno, se il figlio di oppone. Ecco le ragioni di questo provvedimento

Cognome del padre negato se il figlio si oppone. Ecco la sentenza
Cognome del padre negato se il figlio si oppone. Ecco la sentenza

La Corte di Cassazione, con una sentenza recente, ha fatto chiarezza su una delicata questione pratica, inerente i rapporti tra genitore e figlio. In particolare si è pronunciata, sancendo la negazione dell’attribuzione del cognome del padre al figlio (nato fuori dal matrimonio), se questi si oppone. Vediamo di seguito le motivazioni della statuizione.

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Cognome del padre: la vicenda in sintesi e la tesi della Cassazione

Si tratta della sentenza della Suprema Corte, n. 21349 di quest’anno, la quale ha imposto il divieto di dare il cognome paterno al figlio, nato fuori dal matrimonio, laddove quest’ultimo si opponga con decisione, chiedendo di conservare solo quello materno. Questo il principio di diritto che si desume dalla sentenza citata, la quale ha respinto la richiesta di un padre che aveva chiesto che il suo cognome fosse aggiunto a quello materno della figlia quindicenne, nata fuori dal matrimonio.

In effetti nel ragionamento dei giudici di Roma, ha avuto peso il fatto che, oltre alla volontà contraria all’attribuzione del cognome paterno, la figlia fosse in età adolescenziale e, quindi secondo la valutazione dei giudici, in una situazione idonea alla consapevolezza della propria identità e delle proprie scelte, anche in riferimento a quale cognome voler avere.

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Inoltre, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento all’art. 262 del Codice Civile, per risolvere la questione dell’attribuzione del cognome al figlio, nato fuori del matrimonio. In particolare questa norma sancisce che il figlio ottiene il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, qualora la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio potrà (infatti non è priori un obbligo) assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Ma la legge rileva sotto un altro aspetto. Al figlio infatti è consentito di conservare il cognome precedentemente attribuitogli, nel caso in cui il cognome in oggetto, sia diventato autonomo ed inequivocabile segno della sua identità personale. E al giudice infatti è concesso, in caso di persone al di sotto dei 18 anni, di decidere riguardo all’assunzione o meno del cognome del padre, dopo aver ascoltato la posizione del figlio in proposito.

Ciò in quanto la legge ammette di sentire il figlio almeno dodicenne o anche di età inferiore, se capace di discernimento. Insomma volontà e consapevolezza di sé, da parte del figlio, sono elementi determinanti nella scelta del giudice. La Cassazione ha, in altre parole, optato per una decisione che non contrasti con l’interesse espresso dal figlio e che non rechi in alcun modo danno alla sua identità personale.

In conclusione, nella decisione della Corte di Cassazione non può non aver avuto rilevanza anche il fatto del grave deterioramento dei rapporti padre figlia, i quali certamente hanno contribuito alla maturazione di questo tipo di orientamento, circa il cognome da portare, da parte della figlia.

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