Parcheggio marciapiede: multa, sanzioni e chi può farlo. Cos’è utile sapere
Affrontiamo qui una questione quotidiana di molti automobilisti che abitualmente utilizzano il proprio mezzo a motore, sulle strade italiane (specialmente quelle più trafficate, come le vie cittadine). Vediamo allora, in caso di parcheggio sul marciapiede, quali multe scattano e chi, invece, può farlo.
Parcheggio sul marciapiede: che cosa dice il Codice della Strada?
In effetti è una domanda che molti guidatori si sono fatti almeno una volta nella loro vita. Allora è opportuno capire cosa dice la legge sul punto e se, talvolta, è possibile il parcheggio sul marciapiede, senza incappare in alcuna infrazione e correlata multa.
Secondo l’articolo 3 del Codice della Strada, un marciapiede è una porzione della strada, esterna alla carreggiata (destinata al transito dei veicoli), rialzata, ben distinta e mirata a costituire area di passaggio per i pedoni. La funzione del marciapiede è duplice: da un lato i pedoni lo percorrono senza rischiare di essere investiti da un auto o camion, dall’altro essi stessi evitano di costituire, a loro volta, un pericolo per la circolazione dei veicoli in carreggiata.
Pertanto, il Codice della Strada, all’art. 158, vieta – in linea generale – il parcheggio sul marciapiede, o meglio vieta la sosta e la fermata, secondo il linguaggio del legislatore in merito. In caso di violazione del divieto, c’è il rischio che il mezzo posteggiato sia individuato da un membro delle forze dell’ordine, il quale potrà infliggere una multa anche consistente (fino a 163 se si tratta di motoveicolo, fino a 335 euro se si tratta di veicolo a quattro ruote). È inoltre prevista la decurtazione di due punti patente. L’intento del legislatore è chiaro: il divieto sussiste al fine di evitare intralcio per i pedoni, i quali – altrimenti – potrebbero spostarsi sulla carreggiata per continuare il loro transito, con evidenti rischi.
Le eccezioni al divieto in oggetto
Non sempre però vige il divieto di parcheggio sul marciapiede. Ciò in quanto la legge ammette delle rilevanti eccezioni. Anzitutto, occorre ricordare che il divieto vale, a meno che non vi sia una diversa segnalazione: ciò si coglie dal Codice della Strada.
Insomma, è possibile che la segnaletica – sia orizzontale che verticale – consenta ai conducenti di sostare sul marciapiede (per ragioni connesse alle caratteristiche concrete di uno specifico tratto di strada). Ad esempio, una segnaletica di questo tipo è rintracciabile laddove i marciapiedi abbiano un rilievo minimo rispetto alla strada e vi sia specifica delimitazione orizzontale, cioè sono ben visibili le strisce che identificano l’area per il parcheggio.
Un’altra eccezione al divieto di parcheggio sul marciapiede, è quella legata allo stato di necessità. Quest’ultimo è un concetto di origine penalistica che i giudici hanno, però, più volte applicato anche alla materia della circolazione stradale, a giustificazione di un dato comportamento dell’automobilista.
Secondo l’art. 54 del Codice Penale, lo stato di necessità ricorre e il soggetto non è punibile (ovvero multabile), laddove abbia commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo“. In altre parole, un caso di estrema urgenza, magari legato a ragioni di ambito medico, giustifica il parcheggio sul marciapiede e non comporta alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it