Una recente sentenza della Corte di Giustizia del’Unione Europea interviene in merito al destino dell’indennità sostitutiva nell’eventualità che il lavoratore non usufruisca delle ferie, nonostante l’invito del datore di lavoro, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Ferie non godute: l’ultima sentenza della Corte Ue
Secondo gli alti giudici europei, l’indennità sostitutiva delle ferie non va riconosciuta al lavoratore che rinuncia spontaneamente al godimento di tale diritto, quindi rifiuta l’invito del datore di lavoro a usufruirne, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al contrario, l’indennità dovuta per le ferie retribuite non godute non si estingue in caso di decesso del lavoratore cui spetterebbe, dunque, dovrà essere trasmessa agli eredi di quest’ultimo.
Sempre la corte europea precisa che qualora tale possibilità non sia prevista dagli ordinamenti, gli eredi potranno rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia Europea. Le due disposizioni riguardano in ugual modo il settore pubblico e quello privato, infine, sottolineano i giudici, tale indirizzo è da seguire anche rispetto al periodo minimo legale di ferie, cioè quattro settimane, in teoria, monetizzabile ma solo alla fine del rapporto di lavoro.
Quando non bisogna corrispondere l’indennità?
Per ricapitolare si può dire che, con questa sentenza, si stabilisce il principio per cui l’indennità per le ferie non godute non spetta a quei lavoratori che di propria spontanea volontà rifiutano di usufruire del periodo di riposo a loro disposizione.
Il caso specifico di cui si sono occupati i giudici ha riguardato un lavoratore che a due mesi dalla scadenza del rapporto di lavoro, pur invitato dal datore di lavoro a usufruire di quelle ancora godute, ha deciso di utilizzare solo due giorni di ferie retribuite. In pratica, hanno scritto i magistrati, il lavoratore ha evitato coscientemente di usufruire delle ferie per incrementare il proprio trattamento economico in occasione della cessazione del rapporto di lavoro: sostanzialmente tale comportamento è da considerarsi illegittimo.
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