Rappresentante famiglia 2019: chi è, cosa fa e a che serve

Pubblicato il 26 Agosto 2019 alle 17:25 Autore: Claudio Garau

Rappresentante famiglia 2019: chi è, quali sono le sue funzioni e perchè serve. Alcuni esempi pratici delle sue attività in famiglia

Rappresentante famiglia 2019 chi è, cosa fa e a che serve
Rappresentante famiglia 2019: chi è, cosa fa e a che serve

Le figure di rappresentanza sono fondamentali in ogni gruppo o pluralità di persone. Anzitutto, nell’organizzazione della famiglia, il rappresentante è una figura rilevante e necessaria, affinché il nucleo familiare stesso prenda decisioni determinanti, risolvendo eventuali contrasti di opinione. Vediamo allora chi è a che cosa effettivamente serve.

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Rappresentante famiglia 2019: il contesto di riferimento

La legge italiana, molti decenni fa, concepiva il marito come l’inequivocabile “capo famiglia”; era infatti questa figura a fare le scelte che riteneva più opportune per moglie e prole, senza possibilità che la moglie potesse legittimamente obiettare alcunché. Nel tempo, però, intervenne la Corte Costituzionale, la quale ha fissato la parità di diritti tra i due coniugi e genitori. Infatti, oggi, nel linguaggio del Codice Civile, non si parla più di patria potestà, bensì di potestà genitoriale: termini volutamente meno specifici, onde sottolineare che i doveri in merito alla gestione dei figli, spettano in egual misura a moglie e marito. In altre parole, ciascuno dei due deve ritenersi rappresentante famiglia.

Potrebbe però capitare che, in questa situazione di parità, marito e moglie abbiano opinioni opposte su una scelta per la coppia o per i figli. In via generale, in queste circostanze, è il giudice a risolvere il nodo, stabilendo con autonoma decisione, quale delle due tesi è maggiormente efficace per coppia e figli.

Amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio

Il tema della gestione dei beni del patrimonio è legato a quello del rappresentante famiglia, solo con riguardo al regime di comunione dei beni. In caso invece di separazione dei beni, ogni coniuge è libero di amministrare i propri beni e resta proprietario esclusivo di quanto ha comprato. Per ciò che attiene al regime di comunione, la distinzione fondamentale è tra ordinaria e straordinaria amministrazione, con riflessi sul ruolo del rappresentante famiglia. In sintesi, per amministrazione ordinaria la legge intende tutti gli atti mirati alla conservazione, manutenzione e recupero dei beni. Per amministrazione straordinaria, invece, si fa riferimento agli atti che comportano il rischio di una diminuzione del valore del patrimonio (come, ad esempio, gli atti di compravendita o la concessione di un’ipoteca). Per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, il rappresentante famiglia è ciascun coniuge, il quale quindi può agire anche in modo distinto e separato, senza la collaborazione o l’attività anche dell’altro. Ciò è sancito dal Codice civile che, in modo inequivocabile, afferma che ogni coniuge, singolarmente, può esercitare tutti gli atti di ordinaria amministrazione dei beni della comunione.

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Nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (in regime di comunione legale dei beni), gli atti relativi sono compiuti da entrambi i coniugi. Ciò ad esempio per la locazione di un immobile o per la sua vendita, o ancora per gli atti che vogliono la forma solenne (come la donazione). Insomma in queste circostanze, è necessaria la firma di entrambi, in quanto operano congiuntamente come rappresentanti della famiglia.

Rappresentanza e figli

La rappresentanza segue regole molto simili, con riferimento alla gestione dei figli. Pertanto, per gli atti di ordinaria amministrazione verso i figli (ad esempio portare il figlio a scuola), provvede il singolo genitore. Mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, è necessario il consenso di tutti e due (ad esempio l’autorizzazione ad un viaggio con la scuola).

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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