Asta giudiziaria 2019: regole, norme da rispettare e come funziona

Pubblicato il 28 Agosto 2019 alle 15:13 Autore: Claudio Garau

Asta giudiziaria: di che si tratta e qual è la finalità della procedura, secondo la legge. Quali sono le norme essenziali in merito e cosa è utile ricordare

Asta giudiziaria 2019: regole, norme da rispettare e come funziona

L’asta giudiziaria, oggigiorno, è un modo assai conveniente per acquistare un immobile, dato che i prezzi previsti in essa sono molto inferiori rispetto a quelli di mercato. Occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti essenziali, in modo da poter fare una valutazione ponderata circa l’immobile che si vorrebbe acquistare. Vediamo quindi cos’è utile sapere in proposito.

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Asta giudiziaria: di che si tratta? chi può partecipare?

Preliminarmente, chiariamo che cos’è – in generale – un’asta giudiziaria. Essa consiste in una particolare attività processuale presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali, diretta dal dal giudice fallimentare, responsabile dell’ufficio. Egli, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà del soggetto insolvente, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, totalmente o parzialmente, i creditori intervenuti nel processo. Insomma con essa, è posta effettiva tutela alle legittime pretese creditorie verso il debitore.

L’asta giudiziaria ha, pertanto, l’obiettivo di mettere in vendita i beni del debitore, previamente pignorati o sequestrati seguendo le regole previste dal Codice di Procedura Civile. In particolare, secondo l’art. 579, può partecipare qualsiasi soggetto (ovviamente tranne il debitore) abbia un interesse verso il bene o i beni posti in vendita forzata. I cittadini possono partecipare di persona oppure, se preferiscono restare anonimi per motivi di riservatezza, possono delegare un procuratore legale che agisca per conto e nell’interesse del potenziale acquirente.

Asta giudiziaria: l’iter da seguire e le modalità

L’iter dell’asta giudiziaria inizia con l’ordinanza di vendita emanata dal giudice e pubblicata sui portali internet e quotidiani, in modo da render nota la vendita forzata di un dato bene al maggior numero di persone. Tale provvedimento giudiziario prevede il prezzo-base, un periodo di tempo, in cui gli interessati possono presentare le varie offerte d’acquisto (solitamente si va dai 90 ai 120 giorni), la date delle udienze e le modalità con le quali deve essere versata la cauzione, nonché la data di scadenza entro la quale pagare il prezzo del bene. Ricordiamo che, per la legge, una cauzione è la somma di denaro versata a garanzia dell’adempimento di un obbligo giuridico.

Le aste giudiziarie si svolgono attraverso una di tre possibili modalità: vendita all’incanto, vendita senza incanto e vendita a trattativa privata. Nelle prime due ipotesi, si tratta di una gara che si svolge in udienza davanti al giudice o ad un suo delegato; la terza ipotesi è utilizzata esclusivamente nei casi di vendita forzata di beni mobili di scarso valore. È chiaro quindi che, in caso di asta giudiziaria immobiliare, potranno essere utilizzate soltanto le prime due modalità.

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La funzione dell’avviso d’asta

Oltre alla suddetta ordinanza emanata dal giudice, rileva un altro atto. Si tratta del cosiddetto avviso d’asta, il quale è redatto dal cancelliere del tribunale o dal notaio oppure da un professionista delegato. È chiara la funzione prettamente informativa dell’atto, che indica: indirizzo dell’immobile; data, ora e luogo in cui si terrà l’asta; prezzo base; rilancio minimo; termine di presentazione delle offerte; modalità di vendita. L’avviso deve essere affisso per almeno tre giorni consecutivi all’albo del tribunale in cui si svolge il procedimento in oggetto, e dev’essere pubblicato su siti specializzati e autorizzati a questo tipo di comunicazioni. Inoltre è diffuso su giornali e media.

Alcuni accorgimenti utili

Prima di interessarsi concretamente all’acquisto di un bene posto all’asta, sarà opportuno fare attenzione ad alcuni aspetti. In particolare, sarà consigliabile, in caso di abitazione pignorata o sequestrata, e posta all’asta, verificare che essa non sia ancora occupata o abitata da inquilini o debitori. Potrebbe infatti essere necessario molto tempo per liberare l’abitazione.

È utile inoltre valutare se sussistono costi nascosti, come – ad esempio – spese dell’asta stessa o copertura di abusi edilizi o mancate conformità. Sarà opportuno rivolgersi ad un esperto di fiducia, per considerare tutti i dettagli tecnico-giuridici. Infine, sarà una ottima scelta quella di recarsi di persona a visionare il bene, per capire se esso effettivamente corrisponde a ciò che si cerca.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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