Detenzione domiciliare speciale: a chi viene assegnata e in cosa consiste
Detenzione domiciliare speciale: qual è il fondamento normativo e quali sono i soggetti che possono richiederla. A quali condizioni è concessa
Di seguito vediamo in che cosa consiste la cosiddetta detenzione domiciliare speciale, ovvero una particolare tipologia di detenzione susseguente alla sentenza di condanna per uno o più reati, destinata a specifici soggetti. Facciamo il punto in proposito.
Detenzione domiciliare speciale: il fondamento normativo e la finalità
Anzitutto ricordiamo qual è il pilastro normativo di questo istituto della detenzione domiciliare speciale, vale a dire la legge n. 40 del 2001, che reca il titolo: “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori“. Tale normativa ha modificato quanto previsto dall’Ordinamento Penitenziario e ha disposto specifiche regole garantistiche verso il rapporto tra madre e prole.
Infatti, con tale beneficio, il legislatore ha voluto permettere alle donne condannate, ma anche madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. Secondo la legge vigente, in caso di impossibilità ad espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo’ essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. È chiara la finalità di proteggere l’interesse prioritario dei figli minori in un periodo fondamentale della formazione, per evitare eventuali pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del figlio o dei figli, derivante dal distacco dalla figura materna.
Come ottenerla e le condizioni previste
L’istanza di detenzione domiciliare speciale deve essere proposta dall’interessata o dal suo avvocato, rivolgendosi al Tribunale di Sorveglianza. La detenzione domiciliare in oggetto può essere autorizzata, alle identiche condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata o non vi è altro modo di affidare la prole ad altri che al padre.
Sul piano dei requisiti o condizioni per ottenere la detenzione domiciliare in esame, essa è concessa laddove non sussistono le condizioni di cui all’articolo 47-ter Ordinamento Penitenziario (pena inferiore ai 4 anni), in particolare esclusivamente se non c’è un effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. È da rimarcare che sussiste possibilità di detenzione domiciliare speciale soltanto per tutti coloro che hanno espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo.
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