Ascensore rotto in condominio: chi paga e a chi spetta chiamare assistenza

Pubblicato il 29 Agosto 2019 alle 13:52 Autore: Claudio Garau

Ascensore rotto in condominio: che cosa dice la legge in merito ai soggetti che debbono pagare le spese di riparazione. Chi deve chiamare l’assistenza?

Ascensore rotto in condominio: chi paga e a chi spetta chiamare assistenza

Rispondiamo di seguito ad un quesito che attanaglia molti proprietari o inquilini, residenti in un condominio. L’ascensore che si rompe è infatti un’eventualità tutt’altro che remota nelle dinamiche che attengono ad un edificio abitato. Vediamo allora chi paga e a chi spetta chiamare l’assistenza.

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Ascensore rotto: qual è il contesto normativo di riferimento

Certamente l’ascensore rotto e le correlate spese di riparazione sono tematiche che possono generare almeno qualche attrito tra i condomini. Secondo l’art. 1117 del Codice Civile, l’ascensore fa parte delle cosiddette parti comuni dell’edificio, cioè facenti capo a tutti i comproprietari dell’edificio. Tuttavia, per le sue caratteristiche intrinseche, l’ascensore comporta delle spese che da più di un un condomino potrebbero essere definite come “non dovute” e quindi contestate.

Ciò perché, ad esempio, un proprietario che abita al piano terra non lo utilizza affatto e non trova quindi giustificazione di alcun tipo, circa spese gravanti anche su di lui. Vediamo allora che cosa dice la legge in proposito, onde fare chiarezza ed evitare possibili tensioni circa eventuali spese di manutenzione per ascensore rotto.

Che cosa dice il Codice Civile in proposito? chi paga?

Il Codice distingue tra spese per installazione dell’ascensore e spese per la manutenzione di esso, anche in caso di guasto e di ascensore rotto. Queste ultime sono suddivise tra i comproprietari in base al doppio criterio del valore dell’immobile (quindi in base ai millesimi di proprietà, la cosiddetta “quota di valore”) e dell’effettivo utilizzo dell’installazione da parte del singolo condomino (quindi in base al piano su cui è ubicato l’immobile e alla sua altezza dal suolo). Questo afferma l‘art. 1124 c.c., tutelando il legittimo interesse del proprietario residente più in basso, in caso di ascensore rotto.

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Chi deve chiamare l’assistenza?

In base alla legge e ai compiti che caratterizzano l’attività dell’amministratore di condominio, è a questi che spetta di chiamare l’assistenza tecnica per la riparazione. Insomma spetterà al condomino avvertirlo in tempi brevi, circa il problema dell’ascensore rotto. Il professionista sarà pertanto il soggetto tenuto ad intervenire per risolvere la situazione, come da regolamento condominiale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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