Da lunedì 2 settembre, oltre 700mila beneficiari del Reddito di Cittadinanza cominceranno a essere convocati per la firma del “Patto per il Lavoro”.
Reddito di cittadinanza: scattano le prime convocazioni
Scatta la fase due per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza; da lunedì 2 settembre, infatti, chi finora ha percepito l’assegno dovrà sottoscrivere presso il Centro per l’impiego di riferimento il “Patto per il Lavoro”. Quest’ultimo, è il primo passo del percorso di reinserimento lavorativo previsto con l’introduzione dell’RdC. In teoria, le prime convocazioni sarebbero dovute scattare già 30 giorni dopo l’erogazione del primo assegno ma di rinvio in rinvio si è arrivati, appunto, a lunedì 2 settembre.
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Sul ritardo ha pesato di certo il macchinoso processo di selezione dei navigator ora faticosamente giunto a conclusione (hanno preso servizio a luglio). Questa figura è fondamentale nel quadro della riforma che fa perno sull’RdC, infatti, proprio a essa toccherà far incontrare domanda e offerta di lavoro; in sostanza, i navigator dovranno guidare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di un’occupazione.
In cosa consiste il “Patto per il Lavoro”
Dopo aver sottoscritto il “Patto per il Lavoro” il beneficiario del Reddito di cittadinanza e tutti i maggiorenni del suo nucleo familiare non occupati e non inseriti in un percorso formativo (a esclusione di over 65, beneficiari della pensione di cittadinanza, componenti con impegno di cura per bambini sotto i 3 anni, persone non autosufficienti e disabili, a meno di esplicita richiesta di collocamento lavorativo da parte di questi ultimi) dovrà accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli verranno proposte; queste però dovranno rispettare alcuni criteri, per così dire, di “congruità”.
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In primis, l’offerta di lavoro dovrà essere coerente con le competenze del beneficiario (verranno appurate in fase di adesione al “Patto”), in secondo luogo, la prima offerta entro i primi 12 mesi di fruizione dell’RdC non potrà riguardare un posto di lavoro a più di 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario (entro i 250 chilometri la seconda, su tutto il territorio italiano la terza, d’altra parte, oltre i 12 mesi di fruizione è congrua anche la prima offerta oltre i 250 chilometri). Per i nuclei che comprendono persone affette da disabilità la distanza massima è di 100 chilometri.
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