Il passo carrabile, secondo le norme in merito del Codice della Strada, è un accesso specifico ad un’area laterale, finalizzata allo stazionamento di uno o più veicoli per la circolazione su strada. Vediamo allora che fare in caso di sosta di un mezzo, nonostante la presenza del passo carrabile, quali sono le sanzioni e come chiamare il carro attrezzi: sono infatti questioni pratiche molto diffuse e che meritano considerazione.
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Passo carrabile: l’autorizzazione al divieto
Nelle realtà concreta, molti automobilisti, più o meno indisciplinati, spesso decidono di posteggiare in prossimità del passo carrabile, senza curarsi del divieto previsto e ben indicato da apposito cartello. Però il passo carrabile consente, in quanto tale, l’accesso dei veicoli provenienti dalla strada pubblica ad una proprietà privata e viceversa, quindi è meritevole di una norma ad hoc che vieti una sosta che crei ostruzione al passo carrabile stesso.
Occorre tuttavia una specifica autorizzazione al divieto: è necessario cioè che il privato riceva autorizzazione da parte del Comune in cui si trova il garage stesso. Infatti, secondo l’art. 22 Codice della Strada, i passi carrabili non solo debbono essere segnalati da cartello, ma anche autorizzati dall’ente pubblico. Pertanto, l’interessato dovrà fare regolare domanda in Comune, allegando dati fondamentali quali, ad esempio, la planimetria dell’area e le foto dell’accesso. A seguito delle verifiche del caso, se vi sarà esito positivo, al privato sarà riconosciuto il diritto a non veder occupata l’area da auto di terzi in sosta.
Come attivarsi in caso di violazione del divieto e le sanzioni
Pertanto, la macchina in sosta sul passo carrabile e in palese violazione del divieto, potrà ben essere rimossa. Ciò attraverso una chiamata telefonica ai vigili urbani, i quali si occuperanno in seguito dell’identificazione del proprietario del mezzo e dell’attivazione del servizio carro attrezzi, per la rimozione forzata del mezzo posteggiato sul passo carrabile. Occorre rimarcare che, nei casi in cui il proprietario non intenda spostare il mezzo o non sia reperibile in alcun modo, sarà ben possibile fare querela per il reato di violenza privata.
Sul piano sanzionatorio, rileva l’art. 158 del Codice della Strada (“Divieto di fermata e di sosta dei veicoli“), il quale dispone che, in caso di violazione del divieto in oggetto, scatta la multa pari ad una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli.
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