Quanto percepisce un docente supplente o un componente del personale Ata che svolge ruolo di supplenza nel 2019? Lo stipendio supplenti può essere spesso oggetto di dibattito, soprattutto quando si parla di voler aumentare il salario di chi lavora nella scuola. FLC Cgil ha voluto stilare una tabella retributiva, facendo riferimento al CCNL 2016/2018 e andando così a elencare i vari stipendi iniziali lordi mensile considerati a partire dal 1° marzo 2018.
Stipendio supplenti: ecco la retribuzione mensile lorda iniziale
Nella tabella seguente, riportata anche da Scuola Informa, troveremo gli stipendi dei docenti e del personale Ata alla loro prima supplenza. La cifra è da intendersi lorda e si ricorda inoltre che l’importo effettivo può variare in base ad alcuni fattori, come ad esempio la presenza degli assegni familiari, voci che troviamo comunque sul cedolino NoiPa.
Ruolo | Retribuzione iniziale lorda mensile |
---|---|
Collaboratore scolastico | 1.361,21 € |
Collaboratore scolastico dei servizi (anche addetto alle aziende agrarie) | 1.394,28 € |
Assistente amministrativo (anche Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere) | 1.523,47 € |
Coordinatore amministrativo e tecnico | 1.810,04 € |
DSGA (esclusa indennità di amministrazione variabile) | 2.068,55 € |
Docente scuola primaria e dell’infanzia (anche per il personale educativo) | 1.852,93 € |
Docente diplomato istituti di II grado | 1.852,93 € |
Docente scuola media | 1.995,38 € |
Docente laureato istituti di II grado | 1.995,38 € |
Gli importi soprastanti sono comprensivi dell’elemento perequativo introdotto dall’ultimo CCNL che peraltro attende ancora di essere rinnovato.
Stipendio supplenti: supplenze personale Ata, le richieste di FLC Cgil
Il 27 agosto 2019 è stato avviato il confronto con l’amministrazione sulla circolare annuale delle supplenze per l’anno scolastico 2019/2020, informa FLC Cgil. La stessa FLC Cgil precisa come il Miur abbia presentato la bozza di partenza e ascoltato le osservazioni e le proposte delle organizzazioni sindacali. Diverse, infatti, sono state le richieste da parte dei sindacati. In merito al personale Ata, FLC Cgil ha voluto precisare la propria posizione a riguardo, ribadendo l’urgenza di procedere alla revisione del regolamento delle supplenze Ata, ormai datato, e la sua attualizzazione finalizzata ad assicurare una maggiore funzionalità rispetto alle esigenze delle scuole. Da qui la richiesta di integrare alcuni punti nella suddetta circolare:
- Il diritto al completamento (Regolamento n. 430/2000) spetta anche al personale che ha accettato una supplenza (CCNL 2006/2009 art. 59) e ciò vale per tutti anche frazionando un posto intero su altra scuola, in analogia con i docenti;
- Chiarire che, in caso di assenza breve e saltuaria del personale Ata per più di 30 giorni, si può nominare un supplente fin dall’inizio dell’assenza;
- Sottolineare che il divieto di sostituzione (Legge di Stabilità 2015) permane pur con delle eccezioni previste (note Miur n. 2116/2015 e n. 10073/2016);
- Consentire al personale ex co.co.co. con contratto a tempo indeterminato part-time di completare con supplenze nella propria scuola di servizio.
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