Cosa dice il contratto nazionale per quanto riguarda i permessi a disposizione dei lavoratori per assistere i propri cari affetti da grave disabilità?
Legge 104 e Personale Ata: l’articolo 32 del Ccnl
È l’articolo 32 del Ccnl, introdotto ad aprile 2018, a stabilire le nuove modalità rispetto alla fruizione dei permessi concessi dalla Legge 104. Questo prescrive che “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
In pratica, è questa la novità principale prevista dall’articolo 32, il Personale Ata può fruire dei permessi per Legge 104 anche a ore, per un massimo di 18 ore mensili. I lavoratori ausiliari, d’altra parte, possono optare anche per i canonici tre giorni al mese di permesso. Fondamentale però, secondo le disposizioni dello stesso articolo, predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui si prevede di assentarsi e poi comunicarla all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. Detto ciò, è possibile anche inviare comunicazione nelle 24 ore precedenti alla fruizione del permesso e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si utilizza il permesso nel caso si verifichi un’emergenza.
Cosa cambia per i docenti?
Da segnalare, però, che tale articolo è andato a modificare le modalità di fruizione dei permessi concessi dalla Legge 104 esclusivamente per il Personale Ata. Per i docenti resta valido quanto disposto dall’articolo 15 comma 6 del CCNL del 2007. In base a quest’ultimo “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”. Dunque, i docenti hanno diritto ai permessi previsti dal CCNL ma anche, secondo quanto stabilito dalla Legge 53/2000, “a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi”.
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