Plagio involontario: quando è reato e come difendersi legalmente

Pubblicato il 6 Settembre 2019 alle 16:35 Autore: Claudio Garau

Plagio involontario: quali sono le sue caratteristiche essenziali e quando è reato. Il punto della giurisprudenza sull’argomento

Plagio involontario: quando è reato e come difendersi legalmente

Il plagio involontario è una questione tipica del settore della musica. In effetti, se è vero che plagiare una canzone, ovvero copiarla, è generalmente riconosciuto come comportamento integrante violazione del copyright e conduce a pesanti sanzioni, è altrettanto vero che è possibile il cosiddetto plagio involontario, già peraltro individuato dalla giurisprudenza. Vediamo allora cosa è opportuno sapere in proposito.

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Plagio involontario: quando?

Il punto è che il soggetto che involontariamente copia una canzone, dà luogo ad un plagio non punibile. L’involontarietà è però tipica di opere non articolate, di melodie semplici e senza alcuna complessità. È invece difficile, se non praticamente impossibile, provare che un brano musicale molto articolato, non sia stato copiato volontariamente da altro brano ugualmente articolato.

Come anticipato, è stata la Cassazione a fare luce sulla questione, con una sentenza recentissima, che pone un principio di diritto anche in tema di (eventuale) copiatura di canzoni. La Suprema Corte ha infatti stabilito che non è plagio volontario (bensì involontario), laddove la canzone sia anche praticamente uguale ad un’altra, ma entrambi le creazioni siano caratterizzate da mancanza di originalità, perché composte magari da note ripetitive e ritmi scontati o banali. In altre parole, il plagio è involontario, e quindi non foriero di alcuna responsabilità e obblighi di risarcimento danni, laddove l’opera che si ipotizza copiata, non abbia di fatto caratteri di novità o di assoluta distinguibilità da tutte le altre.

La questione del plagio e della correlata violazione del diritto d’autore, tipica della musica pop o leggera, fa riferimento non a tutta la canzone in sé, bensì soltanto alla sua parte più propriamente originale, vale a dire quello che – nel gergo del mondo della musica – è chiamato “ritornello” o melodia caratterizzante di una certa canzone.

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Quando si è puniti?

Tirando le somme, la legge sul diritto d’autore tutela – in via generale – tutti coloro che realizzano opere musicali originali, contro il plagio sia effettuato volontariamente, sia da quello involontario. Però, come detto sopra, il plagio involontario, nella stragrande maggioranza dei casi, ha luogo in riferimento a brani talmente modesti e banali, che risulta assente ogni connotato di originalità nella canzone copiata.

Ne consegue che, in queste circostanze, non vale la tutela della legge sul diritto d’autore e l’autore del brano, cronologicamente anteriore, non potrà difendersi legalmente ed ottenere la condanna dell’autore della canzone cronologicamente posteriore. Laddove invece il plagio sia involontario e legato ad un brano di cui sia appurata l’originale articolazione e la non banalità, allora potrà esservi punibilità. E a nulla potrà rilevare il fatto che l’autore del plagio (involontario) abbia ignorato l’esistenza dell’opera di fatto identica, dovendo quindi pagare i danni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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