Venerdì 6 settembre 2019 l’Inps ha diffuso la circolare n. 122 fornendo istruzioni riguardanti la prescrizione dei contributi Inps per i dipendenti pubblici. In particolare si tratta di indicazioni per le amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica riguardanti la prescrizione dei contributi dovuti a seguito del Decreto Legge n. 4/2019 (art. 19).
L’articolo citato ha come oggetto il termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche e di fatto aggiunge all’art. 3 della Legge n. 335/1995 un nuovo comma, il 10-bis. “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al Dlgs n. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Contributi Inps: chi rientra nella sospensione dei termini di prescrizione
Nella recente circolare Inps si precisa che la sospensione dei termini di prescrizione è applicata alle sole amministrazioni pubbliche di cui al Dlgs n. 165/2001, che andiamo ad elencare qui di seguito:
- Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità montane;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- ARAN;
- Agenzia Dlgs n. 300/1999.
Contributi Inps: chi non rientra nella sospensione dei termini di prescrizione
Sono invece esclusi dalla sospensione:
- Datori di lavoro privato;
- Enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- Enti che, dopo processo di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- Aziende speciali costituite anche in consorzio;
- Consorzi di bonifica;
- Enti morali;
- Enti ecclesiastici.
Riscatto contribuzione: beneficiari e durata, la circolare coi periodi
Le gestioni previdenziali interessate
Nella circolare si avvisa che la sospensione dei termini di prescrizione si applica solamente alla contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’Inps, quindi ai contributi relativi alle seguenti gestioni:
- CPDEL: Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;
- CPI: Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate;
- CPS: Cassa per le pensioni dei sanitari;
- CPUG: Cassa per gli ufficiali giudiziari;
- CTPS: Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Escluse dalla sospensione dei termini di prescrizioni le contribuzioni relative al FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), nonché ai fondi esonerativi e sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza ai dipendenti pubblici (ex INADEL ed ex ENPAS).
Chiarimenti per l’applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione
Per ciò che concerne i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, la contribuzione dovuta alle sopraccitate casse pensionistiche, relativa ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
Per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015 la contribuzione soggiace ai termini di prescrizione ordinari (art. 3 comma 9 Legge n. 335/1995). I versamenti relativi ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini di prescrizione entro il 2020, con l’eccezione di quelli afferenti a dicembre 2015 che potranno essere effettuati in base ai termini di prescrizione ordinari, entro il 18 gennaio 2021.
La circolare Inps n. 122/2019 in pdf scaricabile
Per consultare la circolare Inps n. 122 del 6 settembre 2019, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.
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