Polizza vita, dichiarazione successione e beneficiari: quali regole ricordare
Polizza vita e dichiarazione di successione: come funziona il rapporto secondo le regole civilistiche. Il regolamento IVASS n. 41 del 2018 sui beneficiari.
Vediamo di seguito di affrontare la questione del rapporto tra il contratto di polizza vita, i suoi beneficiari e la dichiarazione di successione. Ciò a seguito delle novità normative, introdotte in base alla regolamentazione applicabile dal primo gennaio 2019.
Polizza vita e successione: il contesto di riferimento secondo l’art. 1920 c.c.
Se consideriamo il Codice Civile, all’art. 1920 (che reca il titolo “Assicurazione a favore di un terzo“), si può notare che le polizza vita non entrano a far parte dell’asse ereditario, vale a dire dell’insieme dei beni, dei diritti, delle obbligazioni che, in quanto idonei ad essere trasferiti agli eredi per successione mortis causa, sono di fatto l’oggetto della successione stessa. A causa della designazione, concretizzata attraverso atto unilaterale inter vivos o con testamento del disponente a favore di terzo, il beneficiario ottiene un diritto proprio, fondato sulla promessa da parte dell’assicurazione stessa, di pagare una somma a titolo di indennità, al verificarsi di un fatto legato alla vita dell’assicurato. Con questo orientamento, si è già espressa la Corte di Cassazione. In altre parole, non essendo parte dell’asse ereditario, la polizza vita non è calcolata per formare le quote degli eredi e, pertanto, il calcolo dell’indennità al beneficiario non è legato alla cosiddetta imposta di successione.
E, in una sentenza del 2016, la Suprema Corte ha ribadito il principio dell’acquisizione, da parte del beneficiario, di un diritto proprio che scaturisce dal contratto di assicurazione per il caso morte, nonché la sua natura scollegata dal patrimonio ereditario del soggetto stipulante e dalle regole della cosiddetta successione legittima.
Il nuovo assetto normativo secondo l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
La determinazione del beneficiario è, com’è ovvio, un’operazione da svolgersi, solitamente, al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione e delle relative clausole. Tuttavia, l’art. 1920 sopra ricordato, consente la designazione anche in un secondo momento dall’assicurato, a patto che lo faccia sapere celermente all’assicurazione o lo renda noto nel testamento. Inoltre, la polizza vita in oggetto può avere come destinatario, un soggetto specifico oppure indistintamente la collettività degli eredi.
C’è un caso pratico che merita considerazione. Laddove nel contratto di polizza compaiano le parole “eredi legittimi” oppure “eredi”, senza particolari specificazioni, sarà necessario fare particolare attenzione alla fase del calcolo dell’indennità. Ciò in quanto non è, in ogni caso, nitido se agli eredi vada versato in parti eguali, oppure in proporzione alle quote di eredità. La Cassazione, in una sentenza di qualche anno fa, ha scelto la seconda ipotesi, facendo riferimento quindi alle quote fissate dal Codice Civile. Secondo questa tesi, la società assicuratrice dovrà allora fare riferimento doveroso alle regole civilistiche e liquidare l’indennità, tenendo conto delle quote assegnate a ogni erede, secondo le indicazioni fornite dall’atto notorio o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Vediamo a questo punto il nuovo schema normativo, secondo l’IVASS. In relazione alla fase della scelta di un beneficiario specifico, è essenziale tener conto delle novità recenti in area assicurativa, definite dal regolatore italiano IVASS con un regolamento redatto l’anno scorso (il n. 41), ed entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno. A partire da questa data, le imprese assicurative italiane devono conformarsi a questo regolamento, ed in particolare all’art. 11, il quale attiene alla documentazione della proposta di assicurazione della polizza vita. Questo articolo stabilisce che i moduli di proposta o di adesione in caso di polizze collettiva siano da redigersi, in modo da favorire l’acquisizione, in sede di sottoscrizione dei nuovi contratti, della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente. Ed il comma 4 dello stesso articolo, infatti, dispone che i moduli debbano avere lo spazio necessario per l’indicazione dei dati del beneficiario.
Pertanto, l’IVASS ha redatto l’art. 11 suddetto, al fine di definire, con estrema chiarezza, caratteristiche e requisiti minimi che la documentazione deve avere, favorendo quindi la designazione del beneficiario polizza vita, all’atto della sottoscrizione, in forma nominativa.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it