La legge italiana prevede una disciplina specifica anche per il settore delle armi, ma che con tutta probabilità non è nota al cittadino medio. Vediamo allora cos’è utile sapere in proposito e con riferimento particolare a quelle che sono comunemente dette “armi bianche”.
Armi bianche: il contesto normativo e l’origine del nome
In un periodo storico in cui fatti concreti di aggressione (per i più svariati motivi) e di utilizzo della legittima difesa sono spesso raccontati dalla cronaca quotidiana, appare opportuno fare luce sull’argomento armi. La legge vigente sul tema propone differenti distinzioni e, sotto il profilo propriamente tecnico, per “arma”deve intendersi qualunque strumento atto ad offendere ovvero a recare danno fisico, per sua finalità naturale (armi proprie) o per le modalità di utilizzo del mezzo (armi improprie). Con i termini “arma propria” intendiamo le armi tipiche, come quelle da fuoco (ad esempio pistola) oppure da taglio, dette anche “armi bianche” (ad esempio la spada), o ancora le bombe, le armi batteriologiche o chimiche, Per “armi improprie” intendiamo oggetti che sono usati come armi, ma che per loro natura hanno altra funzione (pensiamo ad esempio alle mazze o alle catene).
Dal lato giuridico, occorre fare riferimento alle regole contenute nel combinato disposto (ovvero nel complesso) delle norme del Codice Penale (artt. 585 – 704) e del cosiddetto t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 30), nonché della legislazione vigente sul tema ed in particolare della legge n. 110 del 1975 (recante il titolo “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi“), e successive modificazioni ed integrazioni. In tale disciplina troviamo la classificazione delle armi secondo differenti categorie, come – ad esempio – le armi da sparo e le armi da guerra, ma anche le armi comuni da bersaglio da sala e le armi per uso sportivo.
In particolare, per ciò che qui attiene all’argomento principale – ovvero le armi bianche – occorre tenere presente l’art. 4, comma 1 della suddetta legge 110 del 1975, che definisce le armi bianche come strumenti da punta o da taglio (spade, coltelli, baionette, pugnali) e li pone nella più ampia categoria delle armi comuni non da sparo.
Circa l‘origine storica dei termini “armi bianche”, essi deriverebbero dal bianco riflesso del sole, ben evidente sopra le superfici metalliche di queste armi. Chiamarle così era anche un modo per distinguere le armi in oggetto da quelle più antiche come le lame di pietra o di ferro. È da rimarcare che “armi bianche” è espressione che non compare in alcuna legge italiana e pertanto non ha connotazione e valenza giuridica.
Come si acquista un arma bianca in modo legale?
Secondo la legge vigente, le armi bianche sono parificabili alle armi da fuoco. Ne consegue che per poterle acquistare, occorre essere in possesso di un porto d’armi o di un nulla-osta, e di seguito occorre andare a denunciarle alla stazione dei carabinieri o al commissariato, entro 72 ore dall’acquisto. Inoltre, affinché la denuncia avvenga le forme corrette, è necessario che il venditore (privato o armeria), rilasci una specifica dichiarazione di vendita, con data e firma.
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