Quella delle ferie non godute è una tematica tipica del periodo estivo, ovvero di quei mesi che solitamente sono destinati alle ferie dei lavoratori. Vediamo allora cosa dice la legge in merito alla questione delle ferie non godute, quando sono da pagarsi comunque in busta paga e a chi, invece, non spettano.
Ferie non godute: il diritto al riposo
Le ferie non godute sono un’eventualità certamente non remota nella realtà di un’azienda. Pensiamo al frequente caso in cui, in un luogo di lavoro, per necessità organizzative e di risparmio costi, sono occupati meno dipendenti di quelli che, in realtà, servirebbero. In queste circostanze, succede che fruire delle ferie diventa problematico, in quanto uno o più lavoratori mancanti, sarebbero un problema serio per la prosecuzione dell’attività aziendale. Insomma, non sono pochi i lavoratori che, nel corso del tempo, accumulano giorni di ferie non godute e, quindi, si pongono la legittima domanda relativa al loro pagamento.
D’altra parte, le assenze per ferie sono sancite e tutelate dalla Costituzione, all’art. 36. Tale testo intende garantirle al fine di consentire il recupero psico-fisico al lavoratore. Nelle ferie sarà possibile infatti riposarsi, fare viaggi rigeneranti e riallacciare i rapporti familiari e sociali, talvolta compressi da ritmi di lavoro molto sostenuti. Per legge, le assenze dovute alle ferie sono da retribuirsi come se fossero giornate lavorate, e spettano sulla semplice giustificazione di un rapporto di lavoro in essere: il relativo contratto di lavoro subordinato deve quindi contenere una specifica disposizione o clausola in merito. Una diversa pattuizione, che preveda la mancanza di retribuzione o la parziale retribuzione durante la ferie, è pertanto da considerarsi illegale.
In particolare, la legge n. 66 del 2003 (recante il titolo “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce“) dispone che ad un qualsiasi lavoratore dipendente sia assicurato un minimo di 4 settimane di ferie ogni anno.
Ferie non usufruite: che succede? quando non spettano?
A questo punto veniamo alla tematica del pagamento ferie non godute. Per legge, se il lavoratore subordinato non utilizza le ferie concesse dall’azienda, tali giornate non gli sono retribuite fino al momento del loro effettivo utilizzo; oppure fino al ricorrere di una delle seguenti specifiche condizioni: al momento della monetizzazione (cioè della liquidazione delle stesse), laddove si tratti di periodo di ferie superiore alle 4 settimane minime, previste dalla legge; al momento della cessazione del contratto di lavoro (quindi le ferie saranno comunque pagate, anche laddove l’esperienza in azienda termini prima che le ferie siano godute); al momento della cosiddetta liquidazione periodica, per talune categorie di lavoratori come, ad esempio, coloro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro dipendente di durata inferiore ai 12 mesi. In ogni caso, le ferie non godute possono essere richieste anche dopo molto tempo dalla maturazione: la legge non pone limiti alla richiesta da parte del lavoratore.
In conclusione, le ferie non godute restano comunque un diritto del lavoratore, che potrà avvalersene in un secondo tempo. Non spettano però fino a quando non vi sarà uno specifico accordo con l’azienda. In altre parole, il lavoratore, pur avendo maturato il diritto alle ferie, non può autonomamente scegliere di assentarsi ed andare in vacanza. Tuttavia, laddove il comportamento del datore di lavoro sia caratterizzato dal rifiuto reiterato a concedere ferie (non godute), il lavoratore può legittimamente domandare il risarcimento danni per ferie non godute ed anche informare della violazione l’Ispettorato del Lavoro (le ferie sono infatti, come sopra ricordato, un diritto sancito costituzionalmente), il quale può imporre al datore di lavoro di dare le ferie al lavoratore.
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