Diritti disponibili e indisponibili: differenza, quali sono e a chi spettano
Diritti disponibili e diritti indisponibili: cosa sono, quali sono e perchè è necessario tenerli distinti. Alcuni esempi pratici
È una differenza fondamentale del diritto civile italiano e che merita di essere menzionata e ricordata. Si tratta della distinzione tra diritti disponibili ed indisponibili, la quale è idonea a definire le prerogative del singolo cittadino rispetto alla comunità. Vediamo allora quali sono questi diritti e a chi spettano.
Diritti disponibili: di che si tratta? chi ne è titolare?
I diritti disponibili sono tutti quei diritti che possono essere oggetto di valutazione e di libera determinazione di volontà da parte del titolare. Pertanto, possono essere alienati o trasferiti o anche costituire oggetto di rinuncia. Gli esempi più classici di questi diritti, nel contesto del codice civile, sono i diritti patrimoniali in generale, come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili o il diritto di credito. Insomma, se una persona è proprietaria di una casa o di un gioiello, è assolutamente libera – essendo capace di intendere e volere – di venderla, donarla o lasciarla in eredità.
Diritti indisponibili: di che si tratta? chi ne è titolare?
In linea generale, i diritti indisponibili sono quelli a cui il titolare non può rinunciare, per alcun motivo. Tali diritti fanno riferimento a valori morali e sociali, che trovano tutela nella Carta Costituzionale. La ragione dell’indisponibilità, e quindi dell’impossibilità di rinunciarvi, sta nella finalità, da parte della legge, di evitare che situazioni di debolezza o necessità, portino alla privazione di beni essenziali per la propria persona, per la sua sopravvivenza e dignità. Tra tali diritti indisponibili abbiamo quelli legati all’immagine, all’integrità psico-fisica, i diritti allo stipendio minimo, i diritti del consumatore, i diritti politici, i diritti agli alimenti ecc.
Sul piano pratico ne consegue che, anche laddove il titolare del diritto indisponibile si accordi con altra persona per la cessione o limitazione del suo diritto (pensiamo al caso, purtroppo molto diffuso, della compravendita di organi), tale accordo (sebbene sottoscritto e datato) è nullo, cioè per la legge di fatto inesistente e non in grado di produrre alcuna obbligazione civile valida.
In conclusione, appare chiaro che la regola di base indica che i diritti sono, in via generale, disponibili (specialmente quelli patrimoniali); i diritti indisponibili sono invece un’eccezione alla categoria generale, meritevole di specifica tutela da parte della legge. Titolare dei diritti disponibili potrà essere soltanto un soggetto dotato di una particolare qualifica, come ad esempio quella di “proprietario” o di “creditore”; il titolare dei diritti indisponibili – essendo essi legati a universali valori morali e sociali – è di fatto chiunque.
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