Perdono giudiziale per reati di minorenni e come funziona il casellario

Perdono giudiziale per reati compiuti da minorenni: di che si tratta e quali sono i requisiti. Come funziona, in questi casi, il casellario giudiziale.

Perdono giudiziale per reati di minorenni e come funziona il casellario

Vediamo di seguito che cos’è il cosiddetto perdono giudiziale per i reati compiuti dai minori di 18 anni e come funziona il connesso istituto del casellario giudiziale. L’eventualità del perdono giudiziale non è affatto rara: pensiamo ai casi degli adolescenti che hanno opposto resistenza ad un carabiniere o hanno minacciato un passante per strada. Ebbene, in questi casi (come in altri ancora) può scattare il perdono giudiziale. Vediamolo più nel dettaglio.

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Perdono giudiziale: di che si tratta e dov’è regolato

In circostanze come quelle sopra ricordate, il minorenne riceve al proprio indirizzo di residenza un avviso che comunica che un procedimento penale è stato avviato a suo carico. Secondo consuetudine, nell’avviso in oggetto è presente anche l’avvertimento che, comparendo nell’udienza del procedimento, personalmente o dando procura speciale al difensore, è possibile manifestare il consenso, al fine di avvalersi della regola del perdono giudiziale.

Il perdono giudiziale per i minorenni è un istituto, facente parte delle cause di estinzione del reato, il cui articolo di riferimento è il 169 del Codice Penale. Esso permette ai giudici presso il tribunale per i minorenni, eseguiti gli opportuni e dovuti accertamenti, di perdonare il minore. Egli in pratica, pur avendo commesso effettivamente un illecito, non sarà punito con sentenza penale di condanna. La finalità del perdono giudiziale è quella di favorire la risocializzazione del reo e il suo recupero sociale.

Tuttavia l’articolo in oggetto parla espressamente di una presunzione, da parte del giudice, legata al convincimento che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto sarà determinante l’impressione che il giovane farà al giudice, durante l’udienza: essendo una valutazione assolutamente discrezionale, saranno decisivi il comportamento del reo, prima e dopo la commissione del reato, e la sua personalità. Il minorenne, per poter ottenere il perdono giudiziale, dovrà cioè far capire al giudice di essere consapevole di aver sbagliato e di volersi comportare bene in futuro.

I requisiti specifici per ottenerlo

È opportuno a questo punto, citare in sintesi quali sono i requisiti fondamentali, per sperare che il giudice decida per il perdono giudiziale. Anzitutto occorre che il minore sia compreso in un’età tra i 14 (età a partire da cui un minore è imputabile) e i 17 anni, facendo riferimento alla data in cui il reato è stato commesso. Richiamiamo a questo punto il limpido testo dell’art. 169 in oggetto: “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”. Insomma il perdono giudiziale può scattare soltanto per alcuni tipi di reati, puniti con sanzioni pecuniarie o detentive entro una certa soglia.

La legge, inoltre, permette al giudice di astenersi dalla condanna, anche nel caso in cui sia pronunciata sentenza dopo l’effettivo rinvio a giudizio e il procedimento penale vero e proprio. Il giudice, per effettuare la scelta di concedere o meno il perdono, dovrà fare comunque riferimento anche all’art. 133 c.p. (richiamato dall’art. 169), inerente la valutazione della gravità del reato secondo specifici fattori (come ad esempio, le circostanze di tempo e luogo, i mezzi utilizzati, la gravità del danno e l’intensità del dolo).

C’è un ulteriore requisito, in quanto il giovane non può avvalersi del perdono giudiziale, se questi è già stato condannato in passato per delitto doloso, colposo, tentato o consumato. Il perdono giudiziale è formalmente disposto con sentenza di proscioglimento, presupponendo in ogni caso l’accertamento della colpevolezza dell’imputato, e produce però l’estinzione del reato, la non applicazione delle pene accessorie e di altri effetti penali della condanna.

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Perdono e casellario giudiziale

Vediamo ora la questione del rapporto tra perdono giudiziale e casellario giudiziale (ovvero lo schedario in cui sono raccolti tutti gli eventuali precedenti civili e penali di ogni cittadino italiano). Fa luce su di esso, il DPR n. 313 del 2002, vale a dire il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti“, di recente aggiornato dal decreto legislativo n. 122 del 2018.

Su tale legge, infatti, è indicato che le iscrizioni sul casellario di provvedimenti giudiziari legati a minorenni, sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno. In altre parole, si tratta di una “macchia” delle propria fedina penale, a tempo determinato.

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