Modifica orario di lavoro part time o full time: quando si può aumentare

Orario di lavoro: qual è la disciplina generale in materia e come è possibile modificarlo, secondo la legge. Le clausole elastiche

Modifica orario di lavoro part time o full time: quando si può aumentare

Oggigiorno non sono di certo rare le forme di lavoro part-time, ovvero a tempo parziale e con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal d. lgs. n. 66 del 2003, relativo alla disciplina dell’orario di lavoro. Vediamo allora com’è possibile, secondo la legge, modificarlo e quando pertanto si può aumentare.

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Orario di lavoro: la disciplina generale

Il lavoro part-time fa riferimento ai contratti in cui l’attività di lavoro subordinato è prestata in modo ridotto verso un determinato datore di lavoro. Il full-time è pari solitamente a 40 ore settimanali (così prevede il decreto sopra citato). Tuttavia, in alcuni settori lavorativi, i contratti collettivi hanno posto un orario inferiore, di circa 38 o 36 ore settimanali. Pertanto, si considera lavoratore part-time, chiunque segua un orario di lavoro inferiore a quello ordinario, sancito dal contratto collettivo.

Ad esempio, un lavoratore che è occupato 30 ore nell’arco di una settimana, è comunque da considerarsi part-time. È chiaro che nel contratto part-time, come in quello full-time, la definizione dell’orario di lavoro va indicata in modo inequivoco ed in forma scritta, a garanzia dei diritti del lavoratore. La disciplina generale, però, consente di variare l’orario part-time, laddove il dipendente acconsenta all’utilizzo delle cosiddette clausole elastiche. In altre parole, la modifica dell’orario, in un secondo tempo, è consentita, se i contraenti (datore di lavoro e dipendente), si accordano espressamente su questo.

Le clausole elastiche: come funzionano?

Come accennato, nel contratto di lavoro a tempo parziale devono, per legge, essere chiaramente indicate le ore di attività in modo preciso, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. La modifica eventuale scatta, appunto, con l’utilizzo di una clausola elastica in forma scritta, stipulata da datore e dipendente in sede protetta, oppure prevista dal contratto collettivo di riferimento.

L’accordo sulla modifica dell’orario di lavoro può essere non soltanto sull’aumento, ma anche sulla riduzione di esso. Inoltre, se l’orario viene diminuito, è comunemente accettato che prova del consenso, da parte del lavoratore, al cambio orario, può esser data anche da fatti concludenti. Per essi, intendiamo, ad esempio, l’ipotesi del lavoratore che si attiene al nuovo tempo lavorativo senza opporsi: il suo comportamento è da intendersi quindi come un tacito consenso al nuovo orario, e sostituisce di fatto la sottoscrizione di un patto scritto.

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La clausola elastica, idonea a modificare l’orario di lavoro, consente alle parti maggiore flessibilità circa la collocazione temporale della prestazione lavorativa. In base alla nuova disciplina in materia, le parti che vogliano immettere clausole elastiche nel contratto di lavoro dipendente, potranno certamente farlo, ed anche in mancanza di apposite previsioni da parte della contrattazione collettiva nazionale; in questa ipotesi la scelta delle clausole elastiche dovrà essere concretizzata innanzi ad una commissione di certificazione. In tale ambito, il lavoratore avrà diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Per legge, le clausole elastiche dovranno indicare, a pena di nullità, una prestazione lavorativa, il cui orario non potrà oltrepassare il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Inoltre, nel caso in cui vi sia modifica dell’orario lavorativo, il lavoratore avrà comunque diritto ad un preavviso minimo di due giorni lavorativi e ad un aumento del 15% della retribuzione oraria percepita.

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