Vediamo di seguito quando alla confisca del veicolo, segue la restituzione di esso al proprietario, ovvero quali sono alcuni significativi casi in cui scatta la riconsegna del bene, acquisito dallo Stato a seguito della commissione di uno o più illeciti.
Confisca veicolo: guida in stato di ebbrezza
La Cassazione ha emesso una importante sentenza nel 2017, con la quale è stabilito che, in caso di caduta in prescrizione dell’illecito penale di guida in stato di ebbrezza, il guidatore trovato ubriaco alla guida, riesce ad evitare sia la sanzione penale personale, sia il perdurare della confisca del mezzo, ovvero la sanzione sul mezzo. Tale veicolo infatti, in caso di prescrizione, va riconsegnato al proprietario. Ricordiamo che la prescrizione della guida in stato di ebbrezza, per legge, si ha in 5 anni se c’è stato il rinvio a giudizio, e quindi il processo penale vero e proprio. Altrimenti, scatta trascorsi quattro anni.
Auto senza assicurazione
Altro caso nel quale è possibile evitare l’effettiva confisca del mezzo, è quello relativo al veicolo non munito di assicurazione. La normativa sul punto, infatti, stabilisce che, a seguito del provvedimento di sequestro dell’auto non assicurata, per poter evitare la confisca materiale del mezzo, è necessario non solo pagare la sanzione e le spese di recupero e custodia del veicolo, ma anche è necessario riattivare una polizza Rca della durata di almeno 6 mesi. Ciò emerge dai contenuti di una Circolare del 2016, emessa dal Ministero dell’Interno.
In conclusione, la confisca verrà meno e, in altre parole, il mezzo sarà dissequestrato e di fatto restituito integralmente al proprietario, anche nel caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dal giudice competente. Qualora, invece, al termine del processo penale, la sentenza sia invece di condanna, la Prefettura procederà senza indugio alla confisca obbligatoria del veicolo, senza possibilità di restituzione. La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, a seguito della definizione del procedimento penale.
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