Le ipotesi in cui sono prodotti danni ad una casa locata, ed abitata da un inquilino con regolare contratto di affitto, non sono di certo rare. Vediamo allora di capire cosa dice la legge sul punto e quali sono le legittime pretese che l’inquilino può avanzare, al fine di ottenere il risarcimento danni casa.
Risarcimento danni casa: chi lo domanda e chi deve pagare
La questione è tecnica, ma ha anche – com’è evidente – un notevole rilievo pratico. In caso di danni all’immobile locato e richiesta di risarcimento, il punto è capire se l’inquilino-affittuario, pur non essendo l’effettivo condomino, può comunque avanzare pretese risarcitorie nei confronti del condominio. Si potrebbe pensare invece che la richiesta di risarcimento spetti al proprietario, ma la Cassazione, in una sua fondamentale pronuncia del 2011, ha sostenuto una tesi differente. Infatti, la Suprema Corte ha sancito che l’inquilino che subisca danni, a causa di una parte comune dell’edificio (pensiamo al diffusissimo caso delle infiltrazioni d’acqua), può rivolgersi direttamente all’amministratore di condominio, al fine di ottenere il risarcimento danni casa.
Pertanto, pur non essendo condomino in senso stretto, ha diritto di attivarsi autonomamente, senza aver bisogno dell’intermediazione del proprietario dell’abitazione. La giustificazione giuridica di tale tesi è che la fonte della responsabilità del condominio per il danno, non è da rintracciarsi in un contratto, bensì in un atto illecito, produttivo di danno ed imputabile al condominio. La legge, in tali circostanze, ammette senza alcun dubbio che chiunque (anche senza essere proprietario) possa chiedere legittimamente il risarcimento danni casa.
Il supporto del Codice Civile in merito
D’altra parte, queste conclusioni della giurisprudenza trovano solido fondamento nelle disposizioni contenute nel Codice Civile. Infatti all’art. 2043 relativo al risarcimento per fatto illecito è sancito che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Lo stesso Codice all’art. 2051, relativo alla responsabilità per danni prodotti da cose in custodia, chiarisce l’esistenza di una responsabilità oggettiva (vale a dire indipendente dall’accertamento del dolo o della colpa), per tutte le cose custodite, comprendendovi allora anche un bene immobile. Ne consegue che, in base a tali norme civilistiche, il rapporto tra inquilino danneggiato e condominio danneggiante è di mero fatto ed è legato ad un atto illecito (pur involontario o non voluto), e non è fondato su un preesistente contratto.
In altre parole, il condominio ha l’obbligo di far fronte ai danni causati a proprietari o inquilini, essendo di fatto custode dei muri, delle parti comuni e dei servizi condominiali. Pertanto, l’inquilino dell’immobile può agire verso lo stesso condominio, sia per il risarcimento danni casa, sia per eliminare le cause produttive del pregiudizio.
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