Pensioni 2019: obbligo cessazione lavoro dipendente alla Consulta

Pensioni 2019: potrebbero esserci interessanti ripercussioni sulla materia previdenziale in seguito a un pronunciamento che dovrà arrivare dalla Consulta

Pensioni 2019: obbligo cessazione lavoro dipendente alla Consulta

Potrebbero esserci interessanti ripercussioni sulla materia previdenziale in seguito a un pronunciamento che dovrà arrivare dalla Consulta in merito a una questione sollevata dalla Corte d’Appello di Torino.

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Pensioni 2019: la questione sollevata dalla Corte d’Appello di Torino

Tempo fa è stato sottoposto alla Corte d’Appello di Torino il caso di un lavoratore a cui l’Inps aveva sospeso l’erogazione della pensione di anzianità, dopo 10 anni dalla concessione, e richiesto la restituzione di una cifra superiore ai 250mila euro. Ciò perché anche se il lavoratore era andato in pensione non aveva realmente cessato l’attività lavorativa. In pratica, nonostante la decorrenza del trattamento previdenziale, a seguito delle rassegnate dimissioni, il suddetto lavoratore aveva continuato a collaborare con il medesimo datore di lavoro in regime subordinato part time. Tale condizione è incompatibile, rilevava dunque l’Inps, con quanto prescritto dalla Legge 153/1969.

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Cosa ha deciso la Corte?

Pensioni 2019 – In effetti, in base alla normativa e all’attuale orientamento della giurisprudenza in merito a casi dello stesso tipo, è da accogliere il ricorso dell’Inps: non può essere riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità se manca un requisito fondamentale alla sua erogazione quale può essere lo stato di inoccupazione. Detto ciò, la legge è stata elaborata in un momento storico in cui era netto e rigido il divieto di cumulo tra trattamento previdenziale e retribuzioni dovute a fronte di rapporti di lavoro subordinato. Nel corso degli anni, il legislatore ha più volte messo mano alla materia tanto che il principio di incumulabilità potrebbe non essere più valido pur considerando la legge in vigore.

Pensioni 2019: possibile “irragionevolezza”

Al di là dell’anacronismo, in effetti, la Corte d’Appello di Torino ha notato che la richiesta dell’Inps è legittima soltanto perché il lavoratore ha fatto richiesta di pensionamento pochi giorni dopo la rioccupazione: se avesse presentato domanda nell’intervallo temporale tra il pensionamento e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro, invece, al lavoratore non si sarebbe posto alcun problema di incumulabilità. Dunque, il quadro così come si è determinato potrebbe violare quanto previsto dalla Costituzione nel momento in cui essa impone la ragionevolezza dei regolamenti all’Articolo 3.

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