Invalidità civile e accompagnamento: tempo di accoglimento dalla visita
Informazioni utili sulla invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, come da norme Inps nel 2019. Ecco cosa bisogna sapere in merito.
Invalidità civile e indennità di accompagnamento: distinti per alcune condizioni necessarie per ottenerle, ma non certo per la procedura burocratica da seguire. L’indennità di accompagnamento è regolamentata dalla Legge n. 18/1980 ed è riservata alle persone invalide al 100% e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o al tempo stesso incapaci di compiere gli atti della vita quotidiana.
Indennità di accompagnamento: requisiti e tempi
La correlazione tra invalidità civile e indennità di accompagnamento è importante in merito alle fasce anagrafiche: ad esempio, per ottenere l’indennità di accompagnamento, le persone comprese nella fascia di età compresa tra 18 e 65 anni devono essere invalide al 100%. Gli under 18 e gli over 65, invece, non essendo in età lavorativa, per ottenere l’indennità e avere assistenza continuativa devono solo dimostrare l’incapacità di deambulare in autonomia o di compiere gli atti quotidiani della vita. In ogni caso, l’indennità di accompagnamento è erogata per 12 mesi ed è indipendente dall’età nonché dalle soglie reddituali. L’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2019 (ma varia ogni anno, anche se di poco) ammonta a 517,84 euro.
A livello burocratico, in base alle nuove regole Inps, si sono ridotte le tempistiche della visita per ottenere il beneficio per gli over 65. Infatti, a partire dalla presentazione della domanda, la prima visita e la percezione dell’indennità dovrà essere effettuata entro massimo 30 giorni (prima la tempistica era di 90 giorni), mentre si riduce a 120 giorni (anziché 180) il tempo necessario per la procedura di accertamento sanitario completa. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il Messaggio Inps n. 1930/2018.
Invalidità civile: la procedura da seguire, in sintesi
La domanda per ottenere l’invalidità civile si fa esclusivamente per via telematica. Bisognerà recarsi da un medico abilitato che possa redigere il certificato medico introduttivo che attesti la patologia invalidante, quindi presentare telematicamente all’Inps la domanda di riconoscimento del beneficio (anche tramite CAF o Patronato) e infine sottoporsi alla visita di accertamento presso l’apposita commissione ASL. Per quanto riguarda quest’ultimo step occorre presentarsi con un documento di riconoscimenti, il codice fiscale e la tessera sanitaria, nonché il certificato medico originale firmato e la relativa documentazione sanitaria. La commissione, dopo la visita, si occuperà di redigere un apposito verbale assegnando un punteggio secondo le tabelle ministeriali dell’invalidità civile.
Indennità di accompagnamento: cos’altro sapere a riguardo
Oltre a quanto abbiamo scritto in precedenza, bisogna sapere che l’indennità di accompagnamento non può essere percepita da quei soggetti che sono ricoverati gratuitamente presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato da un Ente pubblico. L’indennità di accompagnamento è incompatibile con l’indennità di frequenza né con l’indennità correlate a condizioni di invalidità per situazioni di guerra, lavoro o servizio, ma risulta compatibile con l’attività lavorativa e al tempo stesso con la pensione di inabilità.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre presentare anche in questo caso la domanda telematica all’Inps per sottoporsi all’accertamento sanitario. L’erogazione dell’indennità avverrà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
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