Collocamento obbligatorio: cos’è e quali sono le categorie protette

Pubblicato il 18 Settembre 2019 alle 13:55 Autore: Claudio Garau

Collocamento obbligatorio: di che si tratta, qual è la fonte normativa di riferimento e quali sono le categorie protette. I requisiti per otternerlo.

Collocamento obbligatorio: cos'è e quali sono le categorie protette
Collocamento obbligatorio: cos’è e quali sono le categorie protette

Il collocamento obbligatorio nasce nell’intento di tutelare l’accesso e la collocazione al lavoro anche nei confronti di persone svantaggiate, perché affette da menomazioni psichiche e/o fisiche, le quali – in mancanza di una specifica disciplina di tutela – rischierebbero seriamente di restare fuori dal mondo del lavoro. Vediamo allora che cos’è di preciso il collocamento obbligatorio e quali sono le categorie protette.

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Collocamento obbligatorio: come funziona e la legge di riferimento

La normativa di riferimento, in tema di collocamento obbligatorio (detto anche collocamento mirato), è la legge n. 68 del 1999. Lo scopo di tale normativa è dare a tutti, anche ai soggetti infermi, invalidi o comunque svantaggiati rispetto alla generalità delle persone, la possibilità di ottenere un’occupazione stabile. Insomma, con tale legge si vuole garantire il rispetto del principio di uguaglianza tra individui e si vogliono tutelare i valori della dignità, inclusione sociale e pari opportunità.

In base alla normativa suddetta, le aziende che occupano almeno 15 lavoratori subordinati, sono infatti tenute ad assumere – per collocamento obbligatorio – una certa quota di persone invalide (si tratta della cosiddetta “quota di riserva”): 1 persona, se l’azienda ha tra 15 e 35 lavoratori; 2 persone, se l’azienda ha tra 16 e 50 lavoratori; il 7 per cento dei lavoratori occupati, per aziende con più di 60 lavoratori.

Le persone in questione debbono rientrare nelle cosiddette categorie protette. Con tale espressione intendiamo un ampio insieme di soggetti, caratterizzati da handicap, menomazioni o svantaggi di vario tipo. In sintesi, rientrano in esse, gli invalidi civili in età lavorativa, che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; i sordomuti e i ciechi; gli invalidi del lavoro con una percentuale di invalidità superiore al 33 per cento, certificata dall’Inail; gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, nel caso un’azienda preveda nuove assunzioni, dovrà inviare un prospetto informativo ai centri per l’impiego locali, in cui va segnalato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

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I requisiti per il collocamento in esame

La legge stabilisce alcuni requisiti necessari per poter contare sullo strumento integrativo del collocamento obbligatorio. Anzitutto occorre che l’ente preposto all’accertamento del grado di invalidità, rilasci opportuno certificato in merito, che attesti la situazione di svantaggio. Ma occorre anche che la persona svantaggiata si iscriva negli elenchi speciali tenuti dai Centri per l’Impiego locali.

Per tale iscrizione è necessario che siano stabilite le condizioni di disabilità da parte di una specifica commissione provinciale, in riferimento al ciascun singolo disabile. Tali formalità sono fondamentali al fine di consentire all’interessato di servirsi del collocamento obbligatorio per accedere al mondo del lavoro con molta meno difficoltà.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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