Conto corrente: cointestatario non è compropietario. La sentenza

Pubblicato il 19 Settembre 2019 alle 09:25 Autore: Daniele Sforza

Il conto corrente cointestato non equivale ad avere la comproprietà del conto stesso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione.

Conto corrente: cointestatario non è compropietario. La sentenza

C’è una grande differenza tra cointestazione e contitolarità (o comproprietà), in particolar modo quando si parla di un conto corrente. Analizzando il caso di un conto che una donna (poi) deceduta aveva cointestato alle sue due nipoti, la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza (la n. 21963), che di fatto stabiliva come cointestazione e coproprietà non fossero propriamente due cose uguali.

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Nel caso in questione, una volta morta la donna, i cointestatari del conto corrente si sono liberamente appropriati del denaro presente sullo stesso, supponendo che il fatto di essere cointestatari li ponesse automaticamente come comproprietari dello stesso e quindi delle somme ivi contenute e dei vari strumenti finanziari correlati a quel conto. Poi subentrano i veri eredi, che scoprono la situazione e dunque, visto che tale appropriazione risulta legalmente illegittima, richiedono giustamente di restituire le somme prelevate. La cointestazione del conto decisa dalla donna deceduta, infatti, era l’unico modo per permettere alle nipoti di effettuare operazioni sul conto a forma disgiunta. Ma cointestazione era e cointestazione restava: infatti, non era prevista alcuna cessione del conto ai cointestatari.

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Come si legge nella sentenza, “occorre precisare che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione a operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario”. Contratto che in questa eventualità non sussisteva. Con ciò significa che la cointestazione certifica solo la legittimità operativa sul conto, ma non equivale certamente alla coproprietà, per cui risulta invece necessaria una cessione o donazione dello stesso.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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