Si susseguono le cause contro Poste Italiane in merito all’errata liquidazione degli interessi di alcune serie di buoni fruttiferi postali. Recentemente, con il patrocinio di Adiconsum, un risparmiatore si è visto riconoscere il rendimento complessivo per come indicato sul retro di un buono risalente al 1987.
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Come spiega Adiconsum, in una nota, relativamente al caso di un risparmiatore di Reggio Emilia a cui Poste non intendeva riconoscere gli interessi per come indicati sul buono fruttifero, “con il decreto ministeriale 13 giugno 1986, i rendimenti dei buoni fruttiferi sono stati significativamente ridotti, ma nel periodo compreso fra il primo gennaio 1987 e il 23 giugno 1997, Poste ha emesso buoni della serie Q utilizzando moduli di serie precedenti, in questo caso la P, che riportano sul retro tassi di interesse più alti”.
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Ora, prosegue il comunicato dell’associazione dei consumatori della Cisl, “per ovviare al problema, Poste Italiane ha dunque apposto un timbro sul buono per modificare i rendimenti in conformità con il decreto: peccato però che i tassi di interesse del timbro si fermino al 20° anno e nulla dicano circa il periodo che va dal 21° al 30° anno di possesso”.
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Buoni fruttiferi postali: chiamato in causa l’Arbitro Bancario Finanziario
A questo punto, Adiconsum ha interpellato l’Arbitro Bancario Finanziario “su quali fossero i tassi da applicare dal 20° anno”. Dunque, l’ABF “ha rilevato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi d’interesse riportati sui buoni e, dunque, dichiarato Poste tenuta al pagamento in favore del ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sul retro del titolo, oltre al pagamento delle spese della procedura”. Si parla di circa 4mila euro (rendimento dei buoni negli ultimi 10 anni).
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In generale, però, avverte sempre l’associazione dei consumatori: “la differenza tra quanto liquidato dall’ufficio postale e quello a cui si ha diritto può essere veramente significativa”, quindi, si consiglia “di non lasciar perdere di fronte a un rifiuto di Poste, nemmeno se il buono è già stato riscosso e non se ne ha copia: gli uffici postali sono tenuti a rilasciare le copie dei buoni incassati e la contestazione resta possibile”.
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