Con la circolare n. 124 del 20 settembre 2019 l’Inps ha voluto fornire chiarimenti e precisazioni sulla prescrizione dei contributi Inps. In particolare, prendendo come riferimento la recente sentenza della Corte di Cassazione in merito alla prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro secondo quanto stabilito dalla Legge n. 223/91, articolo 5, comma 4.
Prescrizione contributi Inps di mobilità: le novità
In seguito all’abrogazione del trattamento di indennità mobilità ordinaria e della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità (Legge n. 92/2012), nonché delle disposizioni che prevedevano incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a partire dal 1° gennaio 2017 è cessato l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità (ovvero, lo 0,30% della retribuzione imponibile) e del contributo di ingresso alla mobilità. A ogni modo, le aziende che hanno effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016 sono soggette al versamento sia dell’anticipazione sia del contributo d’ingresso alla mobilità. Se invece i licenziamenti sono avvenuti dopo quella data, i datori di lavoro non sono più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso.
L’Inps fa riferimento alla Legge n. 223/91, art. 5 comma 4, laddove è scritto che “per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore”. La somma viene ridotta del 50% quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale. Per la riscossione delle somme dovute alle imprese, con il Decreto Ministeriale n. 142 del 17 febbraio 1993 è stato stabilito che “le imprese devono presentare all’Inps, su apposito modulo predisposto dall’Istituto medesimo, la documentazione atta a individuare i lavoratori collocati in mobilità, le somme dovute, la forma di pagamento rateale o in un’unica soluzione.
Rimborso contribuzione in eccedenza: quando si può chiedere e a chi
Contributi Inps e prescrizione: cosa dice la Cassazione
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla prescrizione dei suddetti contributi. In verità, già altre sentenze, a partire dalla fine del 2017 fino ai giorni più recenti, hanno ribadito come gli oneri previsti dall’articolo della succitata Legge del 1991 hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine di 5 anni di prescrizione (come da Legge n. 335/1995, articolo 3).
Il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto. Il versamento della prima rata delle somme contributive deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, risultando ininfluenti le date di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento delle seguenti rate dovrà essere effettuato in base alla scadenze delle successive denunce contributive.
In conclusione, l’Inps invita le Strutture territoriali a effettuare una ricognizione complessiva dei crediti dell’Istituto per omissione totale o parziale dei contributi dovuti e quindi una verifica della puntuale interruzione dei termini prescrizionali. I crediti che sono già caduti in prescrizione devono essere abbandonati.
La circolare Inps n. 124/2019 in pdf
Per consultare e leggere integralmente la circolare Inps n. 124 del 20 settembre 2019, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it