Assicurazione casa non paga: quali sono i casi e quando agire legalmente

Un cliente ha stipulato una assicurazione casa, ma al verificarsi di determinate eventualità la compagnia non paga. Quando conviene agire per vie legali.

Assicurazione casa non paga: quali sono i casi e quando agire legalmente

Quando si stipula una polizza assicurativa con una compagnia legata all’auto o alla casa, bisogna sempre prestare attenzione a cosa è scritto nel contratto e alle clausole che vi sono incluse. In particolare a quelle di esclusione. Il rischio per l’assicurato è che, al verificarsi di determinate circostanze, la compagnia assicurativa non paghi. Questa decisione può basarsi su alcuni fattori, che per l’appunto possono trovarsi nel contratto, e per motivi che di fatto imputano la responsabilità del danno all’assicurato. Quali sono i casi in cui l’assicurazione non paga e quando conviene agire per vie legali?

Assicurazione casa non paga: i casi possibili

Precisiamo subito che il caso in cui una compagnia assicurativa non paghi il cliente è piuttosto raro. Generalmente la compagnia non paga il cliente solo quando ritiene di non essere nel giusto. Quindi, a meno che dietro la compagnia assicurativa non vi siano intenti truffaldini, il cliente che è nel giusto si vedrà rispettato il contratto in tutti i suoi dettagli.

Le tempistiche entro le quali le compagnie assicurative pagano i propri clienti ammontano a circa 2 mesi dopo l’apertura del sinistro. Diversi i tempi per le assicurazioni auto e moto con compilazione del CID, laddove il tempo del pagamento si accorcia a 1 mese. I tempi si allungano a 3 mesi quando sono presenti delle lesioni, ovvero quando un incidente ha conseguenze più o meno gravi. Maggiore è l’entità del danno, più si allungano i tempi di erogazione del risarcimento danni (fino a 6 mesi).

Non sempre però le compagnie assicurative pagano e nella maggior parte dei casi è perché l’incidente, ad esempio un furto a casa, dipende da una sbadataggine dell’assicurato. Prendiamo il caso di una assicurazione casa e mettiamo conto che il soggetto che ha stipulato la polizza abbia dimenticato la porta aperta e a seguito di ciò abbia subito un furto. Trattasi di una tipica clausola di esclusione, il cui numero è maggiore se il contratto stipulato risulta più conveniente dal punto di vista economico. Nel caso delle auto e moto, ad esempio, più un’assicurazione risulta economica, minori saranno i danni coperti. Per questo motivo, è sempre bene essere consapevoli del contratto che si sta firmando, che pagare di meno equivale a essere meno coperti sul piano assicurativo, e tenere sempre a mente la presenza di quelle eventuali clausole che evitano alla compagnia di pagare.

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Assicurazione non paga: quando conviene agire per vie legali

In precedenza abbiamo parlato delle tempistiche necessarie entro le quali la compagnia assicurativa è tenuta a risarcire il cliente. Abbiamo visto che più grave è l’entità del danno e più burocrazia c’è nella documentazione e nelle scartoffie da gestire, più i tempi del risarcimento si allungano. Ma qualora la compagnia non dovesse rispettare i tempi, si può agire per vie legali. Ovviamente, sempre assumendo che il cliente sia nel giusto, altrimenti il rischio di perdere è altissimo. Generalmente, affidandosi a un legale, questi procederà prima inviando una comunicazione “di cortesia” alla compagnia, informandola dell’accaduto, del mancato rispetto delle scadenze e quindi richiedendo il pagamento subitaneo. Se la compagnia non risponde o rifiuta di pagare, allora si potrà agire per le vie legali vere e proprie.

Ad ogni modo un cliente non è soddisfatto della propria compagnia assicurativa, ha sempre la possibilità di presentare un apposito reclamo, seguendo le linee guida che ogni società di assicurazioni deve rendere nota ai propri clienti. Il reclamo si effettua compilando un apposito modulo e allegando apposita documentazione che attesti l’oggetto del reclamo stesso, quindi andrà inviato tramite raccomandata A/R o, in alternativa, via PEC. La compagnia assicurativa avrà 45 giorni di tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o se la stessa risulta insoddisfacente per il cliente, quest’ultimo potrà inoltrare lo stesso reclamo all’IVASS, sempre utilizzando un modulo e inviandolo nelle stesse modalità sopra elencate.

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