Cattivi pagatori: sms dalla centrale rischio per segnalare. Cosa cambia
Per i cattivi pagatori anche l’sms dalla centrale rischio per le segnalazioni. Ecco cosa cambia con la nuova direttiva che segue le linee guida europee.
In seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy, la famosa e recente Gdpr che sta per General Data Protection Regulation, l’Italia si è adeguata apportando diverse novità con il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunemente noti anche come Sic. Tra le novità incluse spicca anche un sms che di fatto ha funzione di preavviso di segnalare l’inserimento tra i cattivi pagatori nelle liste delle centrali rischio private. Lo riporta ItaliaOggi, informando che cambiano anche alcune tempistiche di conservazione (60 mesi per i sistemi di informazioni creditizie), mentre permangono le tempistiche per le informazioni sui ritardi (24 mesi per quelli messi in regola) e i mancati pagamenti. Il nuovo codice, riferisce il portale citato, è stato proposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della Privacy con apposito provvedimento (n. 163/2019).
Cattivi pagatori: il preavviso di segnalazione
Le nuove direttive riguardano dunque i cattivi pagatori e in particolare tutta la banca dati informativa su chi acquista un bene di consumo (ma non solo) e poi non è in regola con i pagamenti. La norma prevede l’inserimento del nominativo del cattivo pagatore (senza il consenso di quest’ultimo) nelle centrali rischio private: la finalità è quella di rendere noti i cattivi pagatori nell’ottica di prevenire eventuali frodi. Per ciò che concerne le garanzie, subentra per l’appunto il preavviso, che deve risultare tracciabile. Scrive Antonio Ciccia Messina su ItaliaOggi: “Il nuovo codice va incontro agli imprenditori e semplifica le modalità di comunicazione e le rende anche meno costose. Così va bene, oltre a raccomandate e Pec, anche la postalizzazione con tracciatura della spedizione”. Previo accordo del diretto interessato, andranno bene anche “il caricamento del preavviso su una piattaforma di home banking o analogo servizio, accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email; una telefonata registrata; una qualunque forma di messaggistica istantanea”.
I tempi di conservazione
Per ciò che concerne le tempistiche di conservazione, relativamente ai ritardi poi regolarizzati, le informazioni potranno essere tenute fino a 12 mesi dalla regolarizzazione stesse (per i ritardi che non superino i 2 mesi) o fino a 24 mesi (per i ritardi che superano i 2 mesi). Per quanto riguarda i mancati pagamenti che non sono stati regolarizzati, invece, la conservazione nel Sic è tra i 36 e i 60 mesi. Più lungo il tempo di conservazione per le informazioni creditizie positive (60 mesi) nel caso in cui per la stessa persona sono presenti anche informazioni negative.
I cattivi pagatori e la trasparenza informativa
L’informativa riguarda tutto ciò che a fare con la richiesta di un credito o con l’acquisto rateizzato di un prodotto: si va così dai prestiti ai mutui, passando per i contratti di leasing o noleggio a lungo termine, e via dicendo. Un soggetto che si veda rifiutato un prestito, un mutuo o la richiesta di un qualsiasi credito, avrà comunque diritto di sapere se tale rifiuto è posto sulla base del suo “punteggio” in qualità di pagatore.
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