Cattivi pagatori: sms dalla centrale rischio per segnalare. Cosa cambia

Per i cattivi pagatori anche l’sms dalla centrale rischio per le segnalazioni. Ecco cosa cambia con la nuova direttiva che segue le linee guida europee.

Cattivi pagatori: sms dalla centrale rischio per segnalare. Cosa cambia

In seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy, la famosa e recente Gdpr che sta per General Data Protection Regulation, l’Italia si è adeguata apportando diverse novità con il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunemente noti anche come Sic. Tra le novità incluse spicca anche un sms che di fatto ha funzione di preavviso di segnalare l’inserimento tra i cattivi pagatori nelle liste delle centrali rischio private. Lo riporta ItaliaOggi, informando che cambiano anche alcune tempistiche di conservazione (60 mesi per i sistemi di informazioni creditizie), mentre permangono le tempistiche per le informazioni sui ritardi (24 mesi per quelli messi in regola) e i mancati pagamenti. Il nuovo codice, riferisce il portale citato, è stato proposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della Privacy con apposito provvedimento (n. 163/2019).

Cattivi pagatori: il preavviso di segnalazione

Le nuove direttive riguardano dunque i cattivi pagatori e in particolare tutta la banca dati informativa su chi acquista un bene di consumo (ma non solo) e poi non è in regola con i pagamenti. La norma prevede l’inserimento del nominativo del cattivo pagatore (senza il consenso di quest’ultimo) nelle centrali rischio private: la finalità è quella di rendere noti i cattivi pagatori nell’ottica di prevenire eventuali frodi. Per ciò che concerne le garanzie, subentra per l’appunto il preavviso, che deve risultare tracciabile. Scrive Antonio Ciccia Messina su ItaliaOggi: “Il nuovo codice va incontro agli imprenditori e semplifica le modalità di comunicazione e le rende anche meno costose. Così va bene, oltre a raccomandate e Pec, anche la postalizzazione con tracciatura della spedizione”. Previo accordo del diretto interessato, andranno bene anche “il caricamento del preavviso su una piattaforma di home banking o analogo servizio, accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email; una telefonata registrata; una qualunque forma di messaggistica istantanea”.

I tempi di conservazione

Per ciò che concerne le tempistiche di conservazione, relativamente ai ritardi poi regolarizzati, le informazioni potranno essere tenute fino a 12 mesi dalla regolarizzazione stesse (per i ritardi che non superino i 2 mesi) o fino a 24 mesi (per i ritardi che superano i 2 mesi). Per quanto riguarda i mancati pagamenti che non sono stati regolarizzati, invece, la conservazione nel Sic è tra i 36 e i 60 mesi. Più lungo il tempo di conservazione per le informazioni creditizie positive (60 mesi) nel caso in cui per la stessa persona sono presenti anche informazioni negative.

I cattivi pagatori e la trasparenza informativa

L’informativa riguarda tutto ciò che a fare con la richiesta di un credito o con l’acquisto rateizzato di un prodotto: si va così dai prestiti ai mutui, passando per i contratti di leasing o noleggio a lungo termine, e via dicendo. Un soggetto che si veda rifiutato un prestito, un mutuo o la richiesta di un qualsiasi credito, avrà comunque diritto di sapere se tale rifiuto è posto sulla base del suo “punteggio” in qualità di pagatore.

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