Riforma gratuito patrocinio a Montecitorio: testo in commissione giustizia
Riforma gratuito patrocinio all’esame della Commissione Giustizia: quali sono i punti chiave delle norme che il governo vorrebbe introdurre?
In questi giorni il disegno di legge, inerente modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (vale a dire il d.P.R. n. 115 del 2002), è giunto alla Commissione Giustizia della Camera. La finalità di detto d.d.l. è quella di conformare la normativa delle spese di giustizia a nuovi criteri, superando alcune inefficienze della prassi, con riferimento alla liquidazione delle spettanze ai legali che si occupano di patrocinio a spese dello Stato, il cosiddetto “gratuito patrocinio”. Vediamo meglio di che si tratta e come funziona la riforma gratuito patrocinio.
Riforma gratuito patrocinio: i punti chiave
Novità essenziale del disegno di legge all’esame in questi giorni a Roma, è la previsione dell’estensione del beneficio dell’assistenza legale gratuita, anche alle procedure di negoziazione assistita obbligatoria. Ciò laddove l’esperimento di questa procedura, con la necessaria assistenza di un avvocato, è da considerarsi condizione di procedibilità per l’avvio della successiva possibile azione giudiziaria presso il giudice competente.
La modifica in questione è fondata sulla volontà di garantire e favorire – comunque – l’esercizio del diritto di difesa, nelle procedure di negoziazione assistita con avvocati, i quali – com’è ovvio – sono ricompensati per l’attività svolta. Secondo le finalità della riforma gratuito patrocinio in oggetto, tale modifica varrà esclusivamente con riferimento ai casi in cui sia stato poi raggiunto un accordo: ciò nell’intenzione di incentivare la composizione “amichevole” della lite, anche in funzione di riduzione del contenzioso nei tribunali. La liquidazione del compenso, in caso di soluzione positiva, sarà spettante al Tribunale avente competenza per il luogo in cui l’accordo è stato concluso e sottoscritto; sarà determinante però la presentazione del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e la copia del verbale di accordo tra le parti.
Sul piano dei limiti di reddito, la riforma gratuito patrocinio intende apporre nuove deroghe ai limiti di reddito, entro cui si fa rientrare la tutela del patrocinio a spese dello Stato. Ciò al fine di garantire ulteriormente e con più forza l’esercizio del diritto di difesa, specialmente con riferimento ad alcuni reati particolarmente deplorevoli (come quello di tortura).
Il disegno di legge in esame in Commissione Giustizia prevede, inoltre, che spese e compenso dell’avvocato, nel gratuito patrocinio, siano liquidate dal magistrato con decreto, tenendo conto dei parametri di legge relativi ai compensi, alle spese e alle indennità. In particolare, la riforma gratuito patrocinio vuole che, nella liquidazione, sia strettamente considerata la natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. In altre parole, deve essere assicurato all’avvocato un compenso proporzionato a quantità e qualità del lavoro svolto.
Una ulteriore novità, che mira a rendere più agile le procedura, è quella per la quale, nell’ipotesi in cui l’interessato sia presente all’udienza, la lettura – nell’ambito dell’udienza stessa – del decreto con cui il giudice decide sull’ammissibilità eventuale del gratuito patrocinio, sostituisce la comunicazione o notifica del medesimo decreto. In caso di diniego del patrocinio a spese dello Stato, questo – secondo la riforma gratuito patrocinio – dovrà però essere comunicato con PEC al difensore della parte, che di solito si costituisce in giudizio, eleggendo come domicilio legale lo studio dell’avvocato.
Governo e Camera assicurano tempi rapidi, per l’esame e l’eventuale approvazione del testo; vedremo nelle prossime settimane se effettivamente sarà così.
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