Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativamente al regime forfettario e, in particolare, a proposito delle modifiche alle modalità di accesso alla tassazione agevolata introdotte con la Legge di Bilancio 2019.
Regime forfettario: la causa ostativa
Non si può accedere o rimanere all’interno del regime forfettario se si fattura in modo prevalente con lo stesso datore di lavoro con cui si intrattiene un rapporto di lavoro dipendente o assimilato o con cui si è intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o assimilato nei due anni precedenti. Esiste però un’eccezione a tale norma: a riferirlo la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello numero 382. In sostanza, la precisazione dell’AdE, è possibile usufruire dell’applicazione dell’imposta sostitutiva unica al 15% anche se il doppio rapporto di lavoro con lo stesso datore era già in corso nel momento dell’entrata in vigore della nuova causa ostativa, a partire dunque dal primo gennaio 2019, e se nel frattempo tale rapporto lavorativo non ha subito modifiche sostanziali.
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L’eccezione alla regola
Così recita il testo della risposta dell’AdE in merito alla questione: “con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 è stato precisato che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis (la causa ostativa di cui prima, ndR) il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza”.
Dunque, come nel caso oggetto di interpello, nello specifico riguarda un contribuente che svolge l’attività di dentista, “non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”.
Detto questo si può allora che concludere: “Il duplice rapporto di lavoro (rispettivamente relativo all’attività professionale di dentista e lavoratore dipendente) preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, sulla base di quanto descritto dall’istante, continua a esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale. Ebbene, alla luce di quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, non essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, l’istante può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.
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