Contributi Inps solo per redditi da lavoro, arriva sentenza della Cassazione
Una sentenza della Cassazione definisce il rapporto tra versamento contributi Inps per attività lavorative e utili derivanti dalla partecipazione in aziende
Una sentenza della Cassazione definisce il rapporto tra il versamento di contributi Inps per attività lavorative e utili derivanti da quote di partecipazione in aziende.
Contributi Inps: il caso su cui si sono espressi i giudici
In sostanza, con la sentenza 23790, la Cassazione ha precisato che nella base imponibile di una persona fisica a fini contributivi si devono tenere in considerazione soltanto le somme legate all’attività lavorativa. Dunque, non si devono tenere in considerazione gli eventuali utili derivanti dalle quote di partecipazione ad una o più aziende. Nello specifico, il caso su cui si sono espressi i giudici riguarda la richiesta da parte dell’Inps al vicepresidente di un Cda di una Spa del versamento di maggiori contributi in relazione alla sua partecipazione con alcune quote di minoranza in alcune aziende.
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Cosa dice la sentenza?
Ora, i giudici sottolineano che con “titolarità dei redditi di impresa ai fini Irpef”, espressione su cui si basa la richiesta dell’Inps di ulteriore versamento di contributi, bisogna intendere soltanto i redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno solare a cui si riferiscono i contributi ma esclusivamente se questi derivano da attività di impresa che permette l’iscrizione alla Gestione Commercianti. Quindi, per dirla in breve, gli utili che derivano dall’essere soci di società di capitali non possono essere considerati redditi di impresa validi a fini contributivi.
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Bisogna partecipare al lavoro dell’azienda
Ecco allora che, per riepilogare, si può concludere che per i soci di società commerciali scatta l’obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti solo se effettivamente partecipano personalmente al lavoro dell’azienda “con carattere di abitualità e prevalenza”. Non basta, insomma, la sola percezione di utili, cioè senza lavoro, derivanti dalle quote di società di capitali per far scattare il rapporto giuridico previdenziale.
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