Limite assenze scuola primaria, secondaria, media e superiore

Pubblicato il 2 Ottobre 2019 alle 15:21 Autore: Claudio Garau

Limite assenze scuola primaria, secondaria, media e superiore: ecco che cosa sapere per non rischiare di essere bocciati.

Limite assenze scuola primaria, secondaria, media e superiore
Limite assenze scuola primaria, secondaria, media e superiore

Vediamo di seguito di chiarire una questione che riguarda tutte le famiglie con almeno un figlio in età scolastica, ovvero cerchiamo di capire qual è il limite assenze scuola primaria, secondaria, media e superiore. Uno scolaro o studente ha infatti diritto, per motivi giustificati, a non andare a scuola per uno o più giorni, ma entro certi limiti. Ecco quali sono.

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Limite assenze scuola: il principio generale e cosa si rischia

Ci sono ovviamente valide e disparate ragioni che possono spingere uno studente a restare a casa, invece di recarsi a scuola. Tuttavia la legge vigente dispone che esiste un numero massimo di ore di assenza consentite, ovvero un limite assenze scuola durante l’anno scolastico. Superare questo limite, esporrebbe lo studente al concreto rischio della bocciatura.

È chiaro che il numero di ore di assenza da scuola varia in base all’ordine e al grado delle scuole, dato che il totale di ore annue è differente, a seconda che si tratti – ad esempio – di scuole medie o di scuole superiori. Ciò che resta invariata è la proporzione, che funge da criterio generale per capire qual è il limite assenze scuola. Tale proporzione comporta che, per evitare rischi di bocciatura, è necessario frequentare almeno tre quarti delle ore di lezione, ovvero almeno il 75%.

D’altra parte è ben chiaro quanto dispone, circa il limite assenze scuola, l’art. 14, comma 7 del DPR n. 122 del 2009, dove è scritto che: “.. ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzatoLe istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie, deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo“.

Pertanto, la regola è quella della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, salvo deroghe ed eccezioni motivate e ben documentate. Tra esse, ad esempio, ricordiamo le situazioni di grave malattia o problemi di salute, attestate però da certificati medici, i problemi familiari gravi e i disastri naturali (come i sismi), che abbiano di fatto reso materialmente impossibile la frequenza a scuola.

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I limiti nei vari tipi di scuola

A questo punto, vediamo in concreto quali sono le applicazioni pratiche del principio generale. Nell’ipotesi delle scuole medie, le ore totali sono pari a circa 990; pertanto il numero minimo di ore da svolgere è pari a 743 (ovvero i tre quarti). Per capire a quanti giorni di scuola corrispondono, basta dividere il numero per le ore di lezione di un giorno di scuola.

Nel caso delle scuole superiori, l’anno scolastico dura all’incirca 200 giorni, quindi per essere promossi, occorre comunque non superare i 50 giorni d’assenza, e quasi due mesi non sono pochi. Tuttavia occorre fare attenzione perché ogni scuola superiore può adottare specifiche regole, a seconda anche dell’indirizzo dell’istituto (per esempio al liceo classico si fanno mediamente più ore di scuola che al liceo artistico); in ogni caso, onde evitare brutte sorprese, è conveniente stare ben al di sotto dei 50 giorni di assenza.

Per quanto riguarda la scuola primaria, invece, sul piano normativo non c’è grande nitidezza, circa la questione del limite assenze scuola. È vero che, dopo i cinque giorni d’assenza, l’alunno deve portare a scuola un certificato medico che attesti le cause della mancanza da scuola, ma è altrettanto vero che diverse Regioni hanno abolito questa previsione normativa.

Piuttosto, nell’ipotesi le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il dirigente deve avvisare le famiglie, sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con l’istituto scolastico stesso, al fine di non vanificare il diritto all’istruzione, sancito costituzionalmente. In ogni caso, non essendoci una normativa precisa e generale, sarà compito del collegio dei docenti decidere all’unanimità e con delibera, circa la questione del limite assenze scuola.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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