Reddito di cittadinanza e pensione: integrazione domande, il comunicato Inps
Erogazione della rata di ottobre di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza a rischio per i beneficiari che non effettueranno l’integrazione
Erogazione della rata di ottobre di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza a rischio per i beneficiari che non effettueranno l’integrazione delle proprie domande.
Reddito di cittadinanza e pensione: il comunicato Inps
L’Inps ha comunicato in queste ore, attraverso un’apposita nota, che i percettori di Rdc e Pdc che hanno fatto domanda per il beneficio nel mese di marzo hanno tempo dal 4 al 21 ottobre per integrare la propria richiesta. In caso contrario il beneficio verrà sospeso fino all’acquisizione della nuovo dichiarazione. In pratica, le prime domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, cioè quelle presentate a partire dal 6 marzo 2019, sono state fatte attraverso un modulo che in seguito – il 2 aprile 2019 – è stato modificato nel processo di conversione in legge del Decreto che introduceva le due misure.
Tuttavia, in quel momento è stato istituito anche un regime transitorio per salvaguardare le domande presentate precedentemente alle modifiche. Nella stessa occasione è stato stabilito che la durata di tale regime transitorio non avrebbe potuto superare i sei mesi. In pratica, trascorso questo lasso di tempo non si sarebbe potuto continuare a percepire la misura di sostegno economico in assenza della necessaria documentazione, quindi, dell’integrazione alla richiesta già presentata.
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Come integrare la domanda già presentata?
A chiarire le modalità con cui procedere all’integrazione la stessa Inps: “Dal 4 ottobre i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) che hanno presentato la domanda nel mese di marzo possono integrare la domanda collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione”.
Al netto di quanto chiarito poco sopra, l’ente spiega che “le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.4”.
Dunque, “Per evitare che i beneficiari di Rdc/Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, collegandosi al link sopra riportato, per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato. Il richiedente dovrà inserire: il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx); il codice fiscale e il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms. Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione”.
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