È ben nota, a chi utilizza comunemente gli aerei per gli spostamenti, tutta una serie di imprevisti che può verificarsi poco prima della partenza e che può condurre alla cancellazione del volo prenotato. Vediamo allora che cosa dice la legge in merito al risarcimento cancellazione volo, ovvero in relazione a tutte quelle tutele che sono debitamente previste per questa categoria di viaggiatori. Cerchiamo di capire inoltre come il risarcimento si differenzia dal rimborso e quando richiederlo.
Risarcimento cancellazione volo e rimborso: qual è la normativa di riferimento e quando si applica?
C’è una specifica normativa europea che regola i diritti dei viaggiatori, in caso di risarcimento cancellazione del volo. Essa, in particolare, si concretizza quando un volo, in origine previsto dalla compagnia aerea e su cui sia stato prenotato almeno un posto, non è poi effettuato. Si tratta del regolamento europeo n. 261 del 2004, il quale esplicitamente si occupa di introdurre regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Con tale normativa, il viaggiatore in aereo è garantito e protetto in caso di disservizi della compagnia prescelta per il volo. Infatti, questo regolamento garantisce alcuni diritti dei viaggiatori, valevoli in caso di voli all’interno del territorio UE, ancora prima della partenza stessa. In altre parole, chiunque si imbarchi e si imbatta di seguito in ritardi, cancellazioni o altri disagi, riceve comunque tutela, se parte da un aeroporto situato in uno Stato UE con qualsiasi compagnia aerea, e per qualsiasi tipo di volo (di linea, charter, low cost).
Tuttavia tale normativa di garanzia UE vale anche per viaggi in aereo con partenza da un aeroporto localizzato in un Paese non comunitario, con meta un aeroporto comunitario, ma soltanto laddove la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati concessi i benefici eventualmente disposti dalla normativa locale. Nell’ambito della cancellazione volo, rileva però anche la Convenzione di Montreal del 2001, come vedremo tra breve.
Risarcimento o rimborso: quando?
Vediamo a questo punto di distinguere quando scatta il rimborso e quando invece il risarcimento cancellazione volo. Il regolamento europeo menzionato sancisce anzitutto che, in caso di volo soppresso, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto o all’imbarco sul altro volo. E comunque, in base alla distanza totale del volo, può scattare anche quella che è definita “compensazione pecuniaria“, oscillante tra un minimo di 250 euro ad un massimo di 600 euro. Il regolamento in esame, inoltre, dispone che, se a causa della cancellazione volo, il passeggero è costretto ad ulteriori spese non previste (ad esempio pasti in aeroporto o notte in albergo), esse vanno a carico della compagnia, che le deve rimborsare.
Può anche verificarsi una delle cosiddette “circostanze eccezionali” ed, in quanto tali, non dipendenti dalla compagnia aerea. Si tratta, ad esempio, di scioperi, di condizioni meteo avverse o altri motivi che non costituiscono responsabilità per il vettore aereo. In queste circostanze, il passeggero ha diritto, comunque, al rimborso del biglietto aereo entro 7 giorni, oppure al diritto all’imbarco su altro volo ragionevole.
Dal rimborso è ben distinta l’ipotesi del risarcimento cancellazione volo. Quest’ultimo scatta esclusivamente nel caso in cui la compagnia aerea sia considerabile, alla luce delle circostanze concrete della cancellazione volo, la responsabile del danno. In questi casi, è applicata anche la Convenzione di Montreal del 2001, la quale sul punto afferma che se il viaggiatore, per il ritardo, subisce dei danni diretti, ovvero prevedibili come effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può domandare legittimamente al vettore aereo il risarcimento dei danni. Tuttavia in caso di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali (e non dipendenti quindi da negligenze della compagnia), non scatta alcun risarcimento cancellazione volo.
Un caso pratico molto diffuso e sui cui fanno luce sia il regolamento europeo, sia la convenzione di Montreal citate, è quello in cui non può essere richiesto il risarcimento nel caso il vettore aereo comunichi la cancellazione del volo meno di 7 giorni prima dalla partenza, ma tuttavia dia ai passeggeri la possibilità di scegliere un volo diverso con partenza non più di un’ora prima rispetto all’orario relativo al volo cancellato e un arrivo alla meta prescelta meno di 2 ore dopo l’orario in origine preventivato.
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