Cambio residenza e notifica vecchio indirizzo: è da considerarsi valida?

Cambio residenza e notifica al vecchio indirizzo: quest’ultima è da ritenersi legittima e comunque avvenuta? La recente risposta della Corte di Cassazione.

Cambio residenza e notifica vecchio indirizzo è da considerarsi valida
Cambio residenza e notifica vecchio indirizzo: è da considerarsi valida?

Molto recentemente la Corte di Cassazione, con suo provvedimento, ha chiarito una questione pratica molto diffusa, quella relativa al valore da dare alla notifica di un atto giudiziario o altro atto presso il vecchio indirizzo di casa, nei confronti di chi ha scelto però di vivere altrove, e quindi di effettuare il cambio residenza. Vediamo allora, più nel dettaglio, che cosa ha sancito la Suprema Corte in caso di notifica e cambio residenza.

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Cambio di residenza: a cosa fare attenzione

In effetti, l’ordinanza della Cassazione in merito alla questione del cambio residenza, ha una rilevanza non di poco conto. Ciò in quanto ha di fatto sancito che la notifica al vecchio indirizzo per colui che che cambia casa e quindi residenza, è da considerarsi almeno in taluni casi, valida e legittima. In altre parole, tale provvedimento dei giudici di Roma, relativo al cambio residenza, consiglia caldamente, a colui che sceglie di trasferirsi, di controllare la vecchia cassetta delle lettere, onde rendersi conto se ci sono state notifiche e non essere informato in ritardo sui contenuti degli atti che lo riguardano. Insomma l’avviso di giacenza, emesso dal postino, può render valida la notifica dell’atto. E sappiamo quanto è importante essere aggiornati tempestivamente da una notifica, perché spesso essa contiene l’indicazione dei termini entro cui far valere una propria pretesa.

In materia di cambio residenza, è inoltre opportuno fare attenzione alla distinzione tra dimora e residenza. Con il primo termine, intendiamo il luogo in cui una persona prevalentemente vive durante l’anno, ovvero l’abitazione in senso materiale. La dimora è scelta dall’interessato, la residenza no: quest’ultima è infatti data dal luogo che l’interessato comunica al Comune, venendo poi indicato nei registri dell’anagrafe. La residenza però coincide con la dimora abituale, dato che una volta scelta la dimora, ogni persona ha l’obbligo di rendersi reperibile allo Stato (pensiamo ad esempio al fisco o ai carabinieri), attraverso l’indicazione della residenza.

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Alla luce di ciò, colui che effettua il cambio residenza, deve sempre tempestivamente recarsi all’ufficio anagrafe, onde modificare il luogo di residenza (e dimora). Insomma, il criterio guida, per tutte le comunicazioni e notifiche, resta quello della residenza indicata e, pertanto, la mancata comunicazione del cambio residenza fa sì che le notifiche saranno comunque fatte al vecchio indirizzo di residenza. Nell’ipotesi manchi il nominativo dell’interessato sulla cassetta della posta, la notifica avverrà attraverso deposito del documento presso la casa comunale o alla posta. Gli atti notificati permarranno là affinché si abbia la compiuta giacenza, ed in seguito saranno rispediti al mittente. La compiuta giacenza produce l’importante effetto per cui la notifica è considerata comunque come svolta e valida a tutti gli effetti, anche in caso di cambio residenza.

In conclusione, è chiaro che colui che effettua il cambio residenza, deve comunicarlo al più presto allo Stato o, quanto meno, nell’attesa di compiere questi atto, deve ricordarsi di controllare la presenza di eventuali comunicazioni nella vecchia cassetta della posta: la negligenza non è scusata.

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