Cerchiamo di fare chiarezza circa gli obblighi e la normativa sul cambio gomme invernali. C’è infatti una legge ad hoc anche in Italia, che prevede specifici doveri per gli automobilisti e termini temporali da rispettare. Ecco cosa è utile ricordare prima di mettersi in marcia nei prossimi mesi.
Cambio gomme invernali: cosa ricordare?
A partire dalla metà di questo mese, vale a dire il 15 ottobre, sarà possibile montare ed utilizzare gomme invernali, ovvero effettuare il cambio gomme prima che scatti l’obbligo definitivo, dalla data del 15 novembre 2019 e fino al 15 aprile 2020. Gli pneumatici vanno cambiati in tempo utile, sia per non rischiare di incappare nelle sanzioni disposte dal Codice della Strada, sia – soprattutto – per non rischiare di costituire un pericolo durante la circolazione del mezzo sulla rete viaria italiana.
In particolare il passaggio da gomme estive a gomme invernali dovrà avvenire obbligatoriamente, come anticipato, a partire da metà novembre, data dalla quale chi vorrà guidare un veicolo – senza rischi di multa – dovrà equipaggiare gli pneumatici da neve o le catene a bordo. Come detto, tale regime varrà fino a metà aprile del prossimo anno, ma ciò salvo eventuali proroghe o periodi di tolleranza.
Cambio gomme: le tempistiche
Si tratta infatti del cosiddetto “semestre invernale“, con il quale la legge impone a tutti gli automobilisti in movimento sulle strade italiane con mezzi a motore (tranne i guidatori di mezzi a due ruote), l’obbligo di guidare un mezzo equipaggiato con gomme cosiddette “M+S” (mud and snow) o con – come detto – catene da neve, contenute nel bagagliaio della propria auto per motivi di sicurezza, e pronte all’utilizzo in ipotesi di neve. Tuttavia già tra qualche giorno sarà possibile effettuare il cambio gomme, dato che la normativa prevede un mese di tolleranza, anteriore e posteriore l’inizio e la fine dell’obbligo in oggetto. In altre parole, la sostituzione gomme potrà essere anticipata fino ad un mese prima l’inizio dell’obbligo effettivo, e fino ad un mese dopo la fine dello stesso.
Il fondamento nel Codice della Strada
Circa il dovere di cambio gomme, troviamo la sua previsione all’art. 6 del Codice della Strada. In esso ed in materia di “Regolamentazione della circolazione al di fuori dei centri abitati”: la lettera e) del comma 4 dispone che all’ente proprietario della strada è concessa possibilità di “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Insomma un chiaro fondamento normativo, che non lascia alcun spazio a dubbi di interpretazione. Alle autorità locali spetta l’obbligo, inoltre, di apporre comunicazioni e segnalazioni stradali, con cartelli indicanti in anticipo date di inizio e date di fine della prescrizione, nonché i tratti di strada interessati dall’obbligo di cambio gomme.
D’altra parte la sicurezza viene prima di tutto e lo pneumatico invernale è realizzato sulla base di specifiche caratteristiche, quali il disegno del battistrada molto evidente e la mescola morbida della gomma, onde aver maggiore aderenza con asfalto freddo o gelido e quindi una frenata più reattiva.
Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento dell’obbligo?
In conclusione, veniamo alla questione multe, in caso di violazione dell’obbligo di cambio gomme invernali. Tutti i conducenti di veicoli che siano individuati in marcia con gomme non invernali oppure senza catene da neve a bordo, durante il periodo obbligatorio, sono ovviamente soggetti a multe da parte delle autorità. Gli importi di tali sanzioni amministrative oscillano da un minimo di 85 euro ad un massimo di 338 euro; scattano anche la decurtazione di 3 punti patente e lo stop alla circolazione. Laddove l’infrazione sia commessa su strade comunali in cui è vigente autonoma ordinanza locale, la multa è mediamente più bassa, oscillando tra 41 e 169 euro.
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