Assegni familiari 2019 – Dopo aver parlato qualche settimana fa dei controlli su cifre e beneficiari, oggi parliamo di ulteriori sviluppi sempre in tema di Assegno per il nucleo familiare. Infatti col messaggio n. 3604 del 4-20-2019 avente ad oggetto “Assegno per il nucleo familiare. Accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili. Chiarimenti” l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha prodotto alcune precisazioni su un argomento che interessa molte famiglie.
Il richiamo Inps al contenuto della circolare
L’Inps nel messaggio cita la circolare n. 203/1988 con cui lo stesso istituto, nel fornire indirizzi operativi, aveva precisato che la situazione di “minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.
In altro ambito di tutela, quella cioè legata ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione delle correlate prestazioni economiche e/o altri benefici, con la legge 11 ottobre 1990, n. 289, – si legge nel messaggio del 4 ottobre 2019 – il legislatore ha derivato dall’assegno di accompagnamento un altro beneficio economico denominato “Indennità mensile di frequenza” da attribuire al minore che presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Assegni familiari 2019, a chi richiedere il parere
Dopo altre considerazioni tecniche l’Inps precisa nel messaggio che ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.
Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all’INPS l’accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell’invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio. La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.
Ultima importante precisazione: non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto.
In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.
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