Visite specialistiche docenti e personale ata: quali permessi sono possibili
Docenti e personale Ata alle prese con le visite specialistiche: scopriamo i permessi validi e se sono sottoposti anche a visita fiscale durante il giorno.
Quali sono i permessi che docenti e personale Ata possono fruire in caso di visite specialistiche da effettuare durante una giornata lavorativa? Per rispondere a questa domanda, bisogna prendere come principale riferimento il contratto di settore, che però distingue la modalità di fruizione dei permessi durante la visita specialistica per le due figure professionali del comparto scuola. In ogni caso, sia il personale docente sia quello Ata possono prendersi una giornata senza essere sottoposti a visita fiscale Inps.
Visite specialistiche docenti: permessi validi e reperibilità fiscale
Per il personale docente bisogna prendere in considerazione il CCNL Scuola 2006/2009, e più precisamente l’articolo 17, comma 16, che recita quanto segue: “Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare”. La documentazione di tali visite è rappresentata dall’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la prestazione o la visita specialistica (trasmissibile anche tramite posta elettronica).
Il docente si può assentare dal lavoro per sottoporsi a una visita specialistica e può prendere un giorno di malattia, ma in questo caso avrà diritto solo al trattamento economico fondamentale, decurtato di indennità o emolumenti (si tratta di una cifra che può arrivare fino ai 9 euro in meno). Alternativamente il docente con contratto a tempo indeterminato può fruire di un giorno di permesso retribuito. I docenti con contratto a tempo determinato, invece, potrebbero richiedere un permesso breve.
Visite specialistiche personale Ata: quali permessi prendere?
Nell’ultimo CCNL Scuola (quello 2016-2018 e che è ancora in attesa di rinnovo) è stata introdotta una norma che compensa di fatto un vuoto per il dipendente del personale Ata che deve sottoporsi a una visita specialistica. Il richiamo è all’articolo 33 (comma 1) del succitato CCNL, in cui si legge quanto segue: “Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili sia su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro”. Inoltre, al comma 2, si specifica che tali permessi “sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse”.
Come per il personale docente, anche per il personale Ata usufruire di un giorno di malattia significa andare incontro alla decurtazione del trattamento economico accessorio, mentre nel prendersi un permesso orario come abbiamo descritto sopra non ci sarebbe alcuna decurtazione (non vale lo stesso discorso per una giornata di permesso). “Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata lavorativa”, si legge nel comma 4.
Per ciò che concerne la visita fiscale Inps, l’assenza dal proprio domicilio è legittimamente giustificata tramite apposita attestazione che certifichi la presenza del lavoratore nella struttura dove si è sottoposto a visita specialistica.
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