Attraversamento pedonale di corsa: responsabilità pedone e automobilista
Attraversamento pedonale di corsa. La recentissima svolta della Cassazione sul tema della responsabilità: unico colpevole è il pedone imprudente.
La giurisprudenza spesso è molto utile nell’integrare il dato normativo o la legge, come ad esempio in relazione al tema della responsabilità per attraversamento pedonale di corsa. Vediamo allora qual è stata la recente evoluzione giurisprudenziale sull’argomento e perché oggi il pedone deve fare ancora più attenzione che in passato, quando si accinge ad attraversare una strada.
Attraversamento pedonale e responsabilità: la svolta della Cassazione
Fino a qualche tempo fa, in caso di incidente stradale che avesse coinvolto un pedone, nella grande maggioranza dei casi, questi era ragionevolmente sicuro di ottenere ragione in corso di causa. Oggi non è più esattamente così, o meglio la Corte di Cassazione, con una sentenza recentissima di quest’anno, ha ribaltato l’attribuzione della responsabilità, laddove un pedone letteralmente “si butti” in strada con un attraversamento pedonale di corsa, provocando un incidente stradale.
Ciò che è significativo rimarcare è che la colpa del pedone vale anche in caso di attraversamento sulle strisce, ma – appunto – in modo improvviso e brusco, con una vera e propria corsa senza guardare se qualche automobilista sta sopraggiungendo sul tratto di strada. Insomma, secondo la tesi della Suprema Corte, il pedone in queste circostanze, è da ritenersi unico responsabile delle conseguenze e dei danni prodotti dall’eventuale incidente stradale susseguente.
La causa su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Cassazione riguardava un pedone deceduto a seguito dello scontro con un veicolo che sopraggiungeva: i giudici hanno ritenuto, tuttavia, responsabile il solo pedone, non attribuendo alcuna colpa all’automobilista, sulla base di considerazioni “di fatto”, legate cioè all’evento dell’attraversamento pedonale di corsa. In altre parole, è stato ritenuto che l’attraversamento improvviso (nella circostanza di notte e su strada a scorrimento veloce) del pedone, non consente – in ogni caso – una pronta reazione del conducente del mezzo, non avendo questi alcuna possibilità di effettuare per tempo una manovra di emergenza, come una sterzata o una frenata.
La tesi della Cassazione: l’imprevedibilità del comportamento del pedone
Nella causa decisa dalla Cassazione, il conducente subì un processo penale per omicidio colposo, terminato con l’assoluzione. Ciò in quanto il giudice ha sancito un principio di diritto di sicura rilevanza in tutti i casi simili: è comunque imprevedibile l’attraversamento pedonale di corsa di chi, appunto, si lancia sulle strisce (o fuori dalle strisce come nel caso affrontato dalla Cassazione); anzi tale attraversamento non dà al guidatore – di conseguenza – tempo per prevederlo e per porre in atto una manovra di emergenza, evitando così l’incidente.
Per l’attribuzione della responsabilità, rileva cioè in modo esclusivo la colpa del pedone imprudente, e non il comportamento del conducente, rispettoso del Codice della Strada. D’altra parte, la Cassazione parla espressamente di comportamento colposo del pedone, “Che può costituire causa esclusiva del suo investimento, da parte di un veicolo, ove il conducente dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza“.
Ed è proprio ciò che ha fatto l’automobilista, dimostrando, in corso di causa, di essere esente da colpa e essersi trovato di fronte ad un gesto completamente imprevisto e anomalo da parte del pedone. Tale circostanza fa sì che sia esclusa una sua eventuale corresponsabilità dell’incidente, con una prova liberatoria che lo scagiona totalmente.
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