Congedo cure termali dipendenti pubblici: come sfruttarlo e per chi esiste
Come funziona il congedo cure termali per i lavoratori dipendenti e a chi è riservato? Andiamo a fornire un po’ di notizie utili a riguardo.
Quando si parla di congedo cure termali il pensiero comune è che il lavoratore si sia assentato dal lavoro per passare una giornata alla Spa. In realtà, non è così. Perché le cure termali sono utilizzate come terapia riabilitativa in base alla prescrizione di un medico specialista e al problema specifico del soggetto che ha in cura. Ma come funziona e a chi è riservato? Andiamo a scoprirlo.
Congedo cure termali: cosa diceva la legge originaria
Per parlare di congedo cure termali bisogna fare riferimento al DL 463/1983, dal comma 3 in poi. È questa la normativa originaria che regola tale tipologia di congedo. Qui si legge infatti che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dell’Inps e dell’Inail, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”. Tali permessi, prosegue il testo della normativa, non possono superare il periodo di 15 giorni. Stando alla legge originaria, dunque, il congedo per cure termali spettava inizialmente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Poi le cose sono cambiate.
Cosa è cambiato per i dipendenti pubblici
A modificare le carte in tavola ci ha pensato la Legge n. 724/1994, dove all’articolo 22 comma 25 leggiamo quanto segue: “Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche […] di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”. In pratica, la legge del 1994 esclude i dipendenti pubblici dal congedo per le cure termali. Questi ultimi possono continuare a sottoporsi a queste terapie riabilitative, ma per farlo dovranno prendersi dei giorni di malattia, seguendo così il meccanismo previsto. Vien da sé che durante il periodo di cure termali il dipendente pubblico non potrà trovarsi al proprio domicilio per sottoporsi a visita fiscale. Dovrà però essere presente nella struttura nei giorni e negli orari prestabiliti per sottoporsi al ciclo di cure e alla fine dovrà farsi rilasciare una certificazione che attesti l’effettuazione delle cure.
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