Come funziona il pignoramento della pensione e qual è il limite massimo pignorabile se sussiste un debito tra soggetti privati. Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento al codice di procedura civile e in particolare a 2 articoli che stabiliscono le norme in merito. Andiamo quindi a scoprire quello che c’è da sapere sul pignoramento pensione, per poi concludere con un cenno anche sul pignoramento dello stipendio e sulle somme pertanto prelevabili da quest’ultimo.
Pignoramento pensione: cosa dice la legge
Il pignoramento dell’assegno pensionistico segue regole ben precise, considerando che al soggetto debitore pensionato deve restare il minimo indispensabile per vivere e solo su una frazione della parte residua può agire il pignoramento. Il riferimento normativo corrisponde all’articolo 545 (comma 7) del Codice di procedura civile, che recita quanto segue: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti” stabiliti dalla legge.
Quanto appena detto significa che un privato potrà pignorare la pensione solamente agendo su un quinto della parte dell’assegno pensionistico che eccede il minimo vitale di 686,98 euro (1,5 l’importo dell’assegno sociale nel 2019). Per conoscere quale somma sarà pignorata, pertanto, il pensionato dovrà calcolare la differenza tra l’importo complessivo della sua pensione e il minimo vitale e quindi dividere il risultato per un quinto: quest’ultimo risultato sarà la parte pignorabile.
Pignoramento sul conto corrente: come avviene
In caso di pignoramento sul conto corrente bancario o postale dove avviene l’accredito, il comma 8 dell’articolo 545 del codice di procedura civile specifica quanto segue: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”. Nell’eventualità in cui l’accredito avvenga dopo la data del pignoramento, “le predette somme possono essere pignorate nei limiti” previsti dalla legge.
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Pignoramento stipendio: esiste un limite?
Le soglie e i limiti valgono anche per il pignoramento dello stipendio. Così come per la pensione, infatti, sono fissate delle soglie di legge relative alla pignorabilità dello stipendio per quanto riguarda il pignoramento dello stesso nel caso di tasse non pagate allo Stato, alle Province, alle Regioni o ai Comuni. Se lo stipendio è fino a 2.500 euro, allora il pignoramento agisce per un decimo. Se lo stipendio è compreso tra 2.500 e 5.000 euro, allora il pignoramento ricadrà su un settimo: infine, se lo stipendio supera i 5.000 euro, il limite del pignoramento è un quinto dello stesso. Per quanto riguarda il pignoramento sul conto, valgono le stesse regole descritte nel paragrafo precedente.
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