Il tamponamento a catena non è di certo ipotesi infrequente nel panorama dei possibili incidenti tra veicoli a motore. Vediamo allora quanto scatta la responsabilità per il sinistro, chi paga e come fare il cid, in modo da non trovarsi impreparati in questa evenienza.
Tamponamento a catena: cos’è e come funziona la responsabilità
L’incidente in oggetto coinvolge, per sua natura, più veicoli incolonnati e si realizza quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada; e ciò sia in caso di veicoli fermi, sia di veicoli in movimento. Per quanto attiene alla responsabilità, essa solitamente è ricondotta al veicolo e quindi al guidatore che ha originato il tamponamento, in base al testo dell’art. 141 Codice della Strada, inerente la velocità da tenere in strada: “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione“.
Secondo quanto sancito dal Codice, la colpa dell’automobilista tamponatore è quindi presunta, a causa del mancato rispetto delle distanze di sicurezza, le quali avrebbero invece permesso un giusto spazio di frenata e manovra. In corso di causa, il tamponatore potrebbe evitare di vedersi attribuita la responsabilità, soltanto dimostrando che l’incidente è successo per causa a lui non imputabile.
Tamponamento di più veicoli fermi o in movimento: la responsabilità
Nello specifico caso del tamponamento a catena, come accennato, due sono le ipotesi possibili: urto tra veicoli fermi o urto tra veicoli in marcia. Nella prima ipotesi (colonna di veicoli fermi), la giurisprudenza della Cassazione ha sancito che la responsabilità del tamponatore sia sempre da ricondurre, in modo esclusivo, al conducente dell’ultimo veicolo della colonna, ovvero il soggetto che – a causa del suo comportamento irrispettoso delle regole sulla velocità – causa la prima collisione, da cui derivano le successive. Ne consegue che le richieste di risarcimento danni saranno rivolte soltanto a questo automobilista.
Nella seconda ipotesi, relativa al tamponamento a catena tra veicoli in movimento, è ancora la giurisprudenza della Cassazione ad illuminare e a chiarire la responsabilità. La Suprema Corte fa riferimento all’art. 2054, comma 2, del Codice Civile che richiama il tema della responsabilità da circolazione dei veicoli: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“. Insomma, in queste circostanze, la responsabilità per colpa è presunta, ma in modo diverso rispetto alla prima ipotesi, in quanto sono ritenuti responsabili del sinistro, in eguale misura, ambo i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede.
In altre parole, la responsabilità scatta per ogni conducente che ha davanti un veicolo tamponato. Ma è comunque ammessa la prova liberatoria, ovvero in giudizio il conducente tamponatore può tentare di dimostrare d’aver fatto tutto il possibile, per evitare di tamponare il veicolo davanti (provando di aver comunque rispettato le distanze di sicurezza). Inoltre, è ovvio che il primo veicolo della colonna, sarà il solo a non poter essere mai ritenuto responsabile del tamponamento a catena.
Il sistema del risarcimento diretto: quando vale?
Fino a qualche tempo fa nel caso di tamponamento a catena, essendo coinvolti più veicoli, non era possibile servirsi dell’indennizzo diretto, ovvero della procedura di liquidazione dei danni che permette di ottenere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia di assicurazione auto e non a quella del responsabile dell’incidente, velocizzando quindi i tempi per l’iter di liquidazione danni.
La domanda risarcitoria andava pertanto spedita alla compagnia assicurativa del veicolo causa del tamponamento a catena, ovvero il tamponante nel caso di veicoli in movimento, o il primo tamponante nell’ipotesi di veicoli fermi in colonna. Tuttavia un recente provvedimento della Cassazione, del 2017, ha aperto all’indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa. Questo giudice ha infatti stabilito che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità, non è importante il numero di veicoli coinvolti, ma appunto la ripartizione delle responsabilità: pertanto l’indennizzo diretto diventa ora ammissibile.
Però, con una fondamentale precisazione: “la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno“. Pertanto l’indennizzo diretto può essere chiesto soltanto nel caso la responsabilità sia imputabile ad un solo conducente; altrimenti varrà la consueta richiesta di indennizzo all’assicurazione del responsabile del danno.
Per quanto riguarda il CID, ovvero il modello di constatazione amichevole di incidente, esso – com’è noto – è necessario per fare la denuncia dell’incidente. In caso di tamponamento a catena in cui sono coinvolti più veicoli occorreranno più moduli CID. Saranno da inserire data, ora e luogo dell’incidente e i dati legati agli automobilisti coinvolti. È necessario inoltre segnalare se ci sono eventuali feriti, e dei testimoni. Va poi identificata la targa dei veicoli incidentati.
I conducenti avranno anche uno spazio per la rappresentazione della dinamica del sinistro: sarà sufficiente un sintetico disegno che rappresenti i mezzi al momento dal tamponamento. In ultimo, sarà necessario inserire le firme; se il CID è redatto in modo puntuale, allora la constatazione amichevole sarà vincolante per tutte le parti coinvolte, le quali si accordano previamente sulle responsabilità. Le assicurazioni saranno di seguito i soggetti incaricati della liquidazione del danno.
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