Animali esotici e detenzione in casa: legge, divieto e cosa si rischia

Animali esotici e detenzione in casa: ecco cosa sapere circa la possibilità di ospitarne uno, i divieti, le limitazioni e le sanzioni previste dalla legge.

Animali esotici e detenzione in casa legge, divieto e cosa si rischia
Animali esotici e detenzione in casa: legge, divieto e cosa si rischia

Forse non tutti sanno che non tutti gli animali possono essere tenuti liberamente all’interno della propria abitazione. Ci sono infatti delle norme ad hoc e dei divieti da rispettare: vediamo allora di fare il punto sulla situazione e di capire come è affrontato dalla legge il tema della detenzione animali esotici in casa.

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Animali esotici: che cosa dice la legge? quali sono le sanzioni?

Il tema della detenzione di animali esotici ha rilievo internazionale, tanto che è vigente la cosiddetta Convenzione di Washington (Cites), ovvero l’accordo sul commercio internazionale di specie a rischio di estinzione, firmato nel 1973. Essa è valida in ben 127 paesi, tra cui ovviamente l’Italia: qui, anzi, tale normativa è stata la base su cui adottare una legge dello Stato ad hoc, vale a dire la legge n. 150 del 1992. In verità, il tema della tutela della fauna selvatica e delle specie esotiche è molto sentito anche dall’Unione Europea, la quale ha realizzato un apposito elenco in cui sono citate ben 36.000 specie protette.

La Convenzione citata impone il divieto, in via generale, di importazione, riesportazione, trasporto, vendita, esposizione e detenzione degli animali protetti (salvo deroghe). Per animali protetti, intendiamo – com’è facile intuire – una miriade di specie più o meno diffuse sul pianeta, che vanno dai cinghiali e volpi, alle scimmie, iguane e serpenti.

Tuttavia, non vige un vero e proprio divieto assoluto: l’interessato a tenere uno o più animali esotici in casa, potrà comunque rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato o al Ministero dello Sviluppo economico per visionare la documentazione relativa alla Cites, avere conferma circa l’inserimento dell’animale che si vuole adottare nell’elenco specie protette e chiedere, eventualmente, l’autorizzazione formale (che sarà rilasciata a discrezione di questi enti).

È assai consigliabile fare tutto alla luce del sole e non acquistare quindi alcun animale esotico nel mercato nero: in caso di controlli, scatterebbe una multa molto salata, la confisca dell’animale ed, in caso di recidiva, la pena detentiva dell’arresto da tre mesi a due anni.

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Come comportarsi?

Pertanto, la regola generale è quella della limitazione della detenzione degli animali esotici, salvo eventuali deroghe, permessi ed autorizzazioni da parte degli enti suddetti. In base a quanto si può dedurre dalla normativa vigente, ecco in sintesi a cosa l’interessato deve prestare attenzione. In base alla legge internazionale, comunitaria ed italiana, non è possibile importare, riesportare, trasportare, vendere, esporre e detenere gli esemplari tutelati dalla Cites che siano non muniti di specifici permessi. Mentre è possibile e consentito importare e/o riesportare animali, loro parti e prodotti derivati, inclusi nelle Appendici della Cites e negli allegati dei regolamenti comunitari, ma solo in caso di autorizzazione.

In conclusione, è soltanto attraverso appositi certificati di autorizzazione, emessi dal Corpo Forestale o dal Ministero dello Sviluppo Economico, che è possibile detenere animali esotici; tali certificati dovranno obbligatoriamente riportare i dati precisi sulla specie esotica da ospitare in casa, come data di rilascio e di validità, denominazione scientifica e comune della specie esotica, descrizione esatta dell’animale e gli estremi dell’origine dello stesso.

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