Fattura elettronica retrodatata al mese precedente. Come si registra online
Se una fattura elettronica è retrodatata al mese precedente, come si può registrare online? C’è il rischio sanzioni? Andiamo a rispondere.
Qual è il modo corretto per registrare una fattura elettronica retrodatata al mese precedente? Mettiamo, ad esempio, il caso di una fattura elettronica con data 30 settembre ricevuta dal Sistema di Interscambio in data 2 ottobre o 5 ottobre. La registrazione può avvenire con la data del 30 settembre o si rischiano sanzioni? Un contribuente tenuto alla contabilità Iva trimestrale pone questa domanda ad Agenda Digitale. Per rispondere l’esperto Salvatore De Benedictis fa riferimento alla normativa in merito.
Registrazione fattura elettronica con data anteriore: cosa dice la normativa
L’articolo 1 del DPR 100/1998 recita quanto segue: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Inoltre, si continua a leggere nell’articolo, “entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente”.
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Da ciò ne consegue che le fatture datate 30 settembre ma ricevute nel mese di ottobre dovranno essere registrate con data che non sia anteriore al giorno del ricevimento, pertanto potranno concorrere alla liquidazione Iva del mese di settembre o del terzo trimestre in caso di obbligo di comunicazione trimestrale.
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