Competenza territoriale Agenzia Entrate: cos’è e come non sbagliare
Competenza territoriale Agenzia delle Entrate: di che si tratta, come funziona e dov’è regolata. Cosa succede nel caso in cui il Fisco sbaglia ?
La questione della competenza territoriale dell’Agenzie delle Entrate non si manifesta raramente; basti pensare a tutti i casi in cui un libero professionista (un architetto, un avvocato, un consulente aziendale ecc.) sposta la sede del proprio ufficio in altro Comune, e conseguentemente anche la sede del proprio domicilio fiscale, restando però identica la sede della propria residenza. Cerchiamo allora di capire che cosa dice la legge in merito alle modalità per stabilire l’ufficio imposte effettivamente competente per l’accertamento fiscale.
Agenzia delle Entrate: il criterio della competenza
L’Agenzia delle Entrate, ovvero l’ufficio delle imposte, è competente all’accertamento fiscale in base alle regole fissate dalla legge, ovvero il Dpr n. 600 del 1973, il cosiddetto testo unico sui redditi. Tale normativa individua infatti anche la competenza territoriale dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ponendo che la competenza ai fini degli accertamenti fiscali, è solo ed esclusivamente dell’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Come peraltro chiarito e ribadito dalla Corte di Cassazione in una sentenza dell’anno scorso, ogni successiva modifica del predetto domicilio – resa nota obbligatoriamente dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi – ha ovvia rilevanza e trasferisce la competenza presso il nuovo ufficio.
Sul piano pratico, è indubbio che molto spesso gli uffici delle imposte non hanno ben chiaro questo criterio, dato che capita, con una certa frequenza, che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del dato contenuto nell’anagrafe tributaria e non verifica l’eventuale corrispondenza di residenza e domicilio fiscale. In altre parole, spesso le missive inerenti gli avvisi di accertamento vengono inviate dall’ufficio del Fisco sbagliato, ovvero non competente. È quindi assolutamente legittimo che un contribuente si domandi se il difetto di competenza, possa rendere invalido l’atto dell’agenzia Entrate e quindi impugnabile.
Conseguenze in caso di errore da parte del Fisco
La competenza territoriale legata al domicilio fiscale del contribuente è assoluta e non è soggetta a possibili interpretazioni differenti da quella vista sopra. Ne consegue inevitabilmente la nullità ovvero l’invalidità dell’avviso di accertamento fiscale emesso da un ufficio di un Comune diverso da quello in cui si trova l’attuale domicilio fiscale del contribuente. Tale atto potrà quindi essere impugnato con successo presso la Commissione tributaria locale.
La prassi ci dice che questo tipo di impugnazioni è assai frequente dato che gli impiegati dell’Agenzia Entrate non di rado sbagliano e non verificano il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi; guardano piuttosto – improvvidamente – a quanto emerge dall’Anagrafe tributaria che ha come fonte il Comune di residenza, cadendo così in errore. Basterebbe insomma un controllo un po’ più accurato nelle banche date del Fisco, per capire se c’è stata variazione del domicilio fiscale.
Concludendo, come ribadito dalla Corte di Cassazione, la regola sulla competenza territoriale vale anche con riguardo ai servizi ed alle cartelle esattoriali facenti capo all’Agenzia Entrate Riscossione. L’agente della riscossione, ovvero l’ente privato concessionario di un pubblico servizio, in questo caso tributario, è perciò anch’esso vincolato al criterio del domicilio fiscale, a cui deve conformarsi. Quindi il contribuente – com’è ovvio – avrà tutto il diritto di impugnare o l’avviso di accertamento dell’Agenzia Entrate incompetente, o la cartella esattoriale, fermo, ipoteca o pignoramento notificati da un agente della riscossione, a sua volta incompetente: otterrà infatti con facilità una pronuncia di nullità a suo favore.
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