Consulente tecnico di parte: chi è e quando è nominato in una causa

Pubblicato il 22 Ottobre 2019 alle 08:15 Autore: Claudio Garau

Consulente tecnico di parte e di ufficio: chi sono e qual è la differenza tra loro? quali compiti hanno e perchè sono così importanti in corso di causa?

Consulente tecnico di parte chi è e quando è nominato in una causa
Consulente tecnico di parte: chi è e quando è nominato in una causa

Si sa che l’Italia è un paese in cui l’elevato numero cause civili è un un tratto tipico e caratterizzante: le aule dei tribunali sono costantemente in attività ed in fermento, i cittadini sempre più spesso fanno ricorso, impugnano qualche provvedimento o più semplicemente portano in tribunale il vicino di casa o il coniuge. Ecco allora palesarsi la rilevanza del consulente tecnico di parte, il cui apporto è molto spesso decisivo per la soluzione della questioni tecniche che emergono in una certa controversia. Vediamo allora, più da vicino, che figura professionale è e quando va nominato.

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Consulente tecnico di parte e di ufficio: perché? qual è la finalità?

È altresì nota la lentezza dei processi civili italiani, con tempi molto lunghi per addivenire ad una sentenza del giudice. I motivi sono svariati: mancanza di rapidità e alacrità da parte dei magistrati incaricati a portare avanti i procedimenti, interesse degli avvocati ad allungare i tempi della controversia, norme non sempre utili a velocizzare gli iter ecc. A ciò talvolta si somma una componente di complessità della causa, per la quale è richiesta o si rivela assai utile la nomina di un consulente tecnico. Tale figura professionale è infatti particolarmente ferrata ed esperta in particolare settore tecnico o scientifico (pensiamo ad esempio ad un ingegnere, uno psicologo, un architetto ecc.), che sfugge pertanto alle normali conoscenze (giuridiche) di giudici ed avvocati.

Insomma la perizia d’ufficio è talvolta necessaria al giudice, per addivenire ad una sentenza ben ponderata; di conseguenza, se ritenuto necessario, il magistrato potrà nominare, in corso di causa, uno o più consulenti tecnici d’ufficio, in funzione di assistenza e supporto per una fase del processo o per l’intero iter. D’altra parte ciò stabilisce, senz’ombra di dubbio, il Codice di procedura civile, all’art. 61. La finalità della nomina del consulente tecnico è quindi quella di avere maggiori probabilità di risolvere compiutamente questioni tecniche, di fatto (e non giuridiche), che altrimenti non potrebbero essere valutate con obiettività dal giudice incaricato.

I consulenti tecnici d’ufficio (detti anche CTU) sono, come accennato, figure professionali altamente specializzate, come commercialisti, periti o geometri, ed iscritte quindi ad albi professionali, conservati presso il tribunale. Essi sono tenuti a rispettare i compiti assegnati loro, in modo assolutamente imparziale e dopo aver giurato in udienza innanzi al giudice.

Al consulente tecnico d’ufficio può aggiungersi anche il consulente tecnico di parte: infatti, con lo stesso provvedimento con cui il giudice nomina il consulente tecnico d’ufficio, egli concede alle parti in causa un congruo termine temporale, entro il quale nominare un eventuale consulente tecnico di parte (il cosiddetto CTP), che supporti ed avvalori la tesi di parte.

Quando è nominato e che compiti ha

La nomina del consulente tecnico di parte è tuttavia meramente facoltativa: pertanto in caso di mancata nomina, sarà l’avvocato di parte il soggetto tenuto a ribattere alle tesi sostenute dal consulente tecnico d’ufficio o di parte avversaria. La nomina eventuale dovrà essere resa nota, nel termine indicato dal magistrato, con una dichiarazione scritta dell’avvocato, inserita o nel verbale dell’udienza in cui il CTU accetta l’incarico, oppure nel verbale iniziale in cui sono fatte partire le operazioni peritali.

Sul piano dei compiti del consulente tecnico di parte, egli può fare tutte le osservazioni, analisi, e considerazioni tecniche, opportune a sostenere la tesi della parte che supporta in corso di causa. Pertanto, redigerà una relazione scritta in cui condividerà oppure contesterà le conclusioni e la tesi del consulente tecnico d’ufficio e di parte avversaria (se nominato). Egli può essere presente alle operazioni del CTU, andando nei luoghi in cui è svolta la perizia, e può avere un ruolo utile nelle udienze in cui compare anche il consulente tecnico d’ufficio, in quanto potrà evidenziare i suoi rilievi, anche in contrasto con quelli del CTU.

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Sentenza e compenso al consulente

Infine, il giudice deciderà la causa, facendo riferimento alle osservazioni del CTU ed, eventualmente, a quelle dei periti di parte (dato che essi danno luogo a mere valutazioni difensive e di parte, e non a prove effettive). Chiaramente il consulente non lavora gratis e, solitamente, il compenso è dato in anticipo dalla parte che lo designa, salvo poi metterlo a carico della parte che perde la causa; ciò a meno che il giudice non decida per la compensazione delle spese.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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