Il diritto civile dispone che i danni prodotti da una cosa in custodia, vanno risarciti dal proprietario, a tutti i danneggiati; e ciò vale ovviamente anche per alcune problematiche condominiali assai frequenti, come le infiltrazioni per tubature o acqua piovana. È l’art. 2051 a fare luce sulla questione e a chiarire la responsabilità. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono le conseguenze in caso di infiltrazioni condominio.
Infiltrazioni condominio: come comportarsi?
Per capire chi è da ritenersi responsabile per il risarcimento danni da infiltrazioni condominio, occorrerà allora guardare chi è il proprietario dell’immobile su cui grava l’infiltrazione stessa. Nell’ipotesi la proprietà sia del condominio, allora ne rispondono tutti i proprietari dei vari appartamenti, in relazione ai millesimi (tranne ovviamente il danneggiato dall’infiltrazione); nell’ipotesi invece la proprietà, su cui grava l’infiltrazione, sia da ricondursi ad un solo condomino, sarà questi il solo soggetto a dover risarcire i danni arrecati.
In altre parole, per chiarire una questione pratica che si saranno posti molti condomini, è necessario rimarcare che il condominio come ente di gestione e di custodia dei beni e servizi comuni, risponde delle infiltrazioni condominiali esclusivamente laddove tali infiltrazioni siano state prodotte da beni di proprietà comune all’interno dell’edificio e abbiano danneggiato una o più porzioni di proprietà esclusiva di uno o più condomini (ad esempio ciò si verifica spesso con l’acqua stagnante, a seguito di piogge, sul tetto non isolato e non sottoposto a manutenzione, oppure con le tubature verticali).
E, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il condominio è ritenuto responsabile e paga i danni anche in caso di accertamento di infiltrazioni condominio dipendenti da vizi edificatori o di costruzione (pur con la concorrente responsabilità del costruttore dell’edificio).
Sarà utile insomma, al fine di stabilire le responsabilità, entrare in possesso di una perizia tecnica che faccia luce sul luogo d’origine esatta del danno e dell’infiltrazione, in modo da stabilire chi deve di fatto pagare i danni.
In conclusione – come chiarito dalla giurisprudenza sul tema delle infiltrazioni condominio – il solo caso in cui il condominio non risponde dei danni, per le parti comuni gravate da infiltrazione, è quello di danno prodotto da “caso fortuito”, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile.
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