Pensioni ultima ora: la materia previdenziale è costantemente al centro del dibattito pubblico. Prima la riforma Fornero e più recentemente Quota 100 hanno diviso l’opinione pubblica e sono diventate materie spesso dibattute nell’ambito politico. Ma c’è dell’altro.
Sviluppi dalla Corte dei Conti di Trieste
Infatti il taglio delle pensioni è anche oggetto di materia legale e di ricorsi presentati da coloro che ritengono ingiuste tali misure. In tal senso arrivano sviluppi dall’Unione Nazionale Pensionati. Michele Poerio, in qualità di Presidente del Forum dei Pensionati, ha fatto riferimento all’ordinanza del 17 ottobre 2019 della Corte dei Conti di Trieste che, condividendo i rilievi presentati dai ricorrenti contro i tagli agli assegni pensionistici, ha trasmesso alla Consulta, sollevando la questione di illegittimità, gli atti relativi ai commi 260-269 dell’art.1 della legge di bilancio 145/2018 in quanto non rispettano fondamentali principi costituzionali in tema di previdenza e precisamente: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento.
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Pensioni ultima ora, le motivazioni espresse da sottoporre alla Consulta
Secondo quanto riferisce Poerio sul portale unpit.it la decisione riguarda «il taglio delle pensioni over 100.000 € lordi anno in quanto in contrasto con gli art.3 e 53 della Costituzione perché tale prelievo “grava su alcune categorie di pensionati e non su tutti i cittadini” risultando “ingiustamente discriminatorio e non rispettoso di canoni fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità dell’imposizione”. Inoltre il prelievo non è giustificato da “alcuna condizione di eccezionalità e/o di specifica crisi del settore previdenziale cui si debba far fronte con il tributo de quo”».
Non è tutto. Perché smpre secondo l’ordinanza «per quanto riguarda il blocco più o meno parziale della rivalutazione delle pensioni (art.1c.260 legge 145/2018) per il giudice contabile ci troviamo di fronte ad “una sequenza ininterrotta di provvedimenti….che hanno sistematicamente compresso (e talora del tutto escluso) la perequazione” e, prosegue il magistrato, presenta “due significativi profili di criticità: non risulta sorretto da specifiche esigenze di contenimento della spesa pubblica… ed insiste su un arco temporale difficilmente riconducibile sull’alveo della nozione di transitorietà”. Quindi conclude “si dubita della legittimità costituzionale della norma all’esame, per violazione degli art. 3,36 e 38 della Costituzione”».
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